Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia) 1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia. 2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali. 3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.