Art. 31. 
 
(Disposizioni in materia di  elezioni  degli  organi  territoriali  e
nazionali degli ordini professionali  vigilati  dal  Ministero  della
                             giustizia) 
 
  1.  Le  procedure  elettorali  per  la  composizione  degli  organi
territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero  della
giustizia possono  svolgersi  con  modalita'  telematiche  da  remoto
disciplinate  con  regolamento  adottato  dal   consiglio   nazionale
dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,   previa
approvazione del Ministero della giustizia. 
  2. Con il regolamento di cui al comma  1,  il  consiglio  nazionale
puo' prevedere e  disciplinare  modalita'  telematiche  di  votazione
anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale  e  dei  relativi
organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe  a
quelle stabilite per gli organi territoriali. 
  3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della  data
prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2  non
superiore a novanta giorni, ove gia' fissata alla data di entrata  in
vigore del presente decreto.