Art. 32. 
 
(Misure per la funzionalita' delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco) 
 
  1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16  ottobre  2020  e
fino al 24 novembre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di  cui  euro  52.457.280
per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del  personale
delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi  all'impiego  del
personale delle polizie locali ed euro 15.304.267  per  il  pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario del personale  delle  Forze
di polizia. 
  2. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno  2020,  l'ulteriore  spesa  di  euro
734.208 per il pagamento delle prestazioni  di  lavoro  straordinario
del personale dei vigili del fuoco. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui  al  presente  articolo,  pari
complessivamente  ad  euro   68.495.755,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 34.