Art. 33. 
 
                 (Fondo anticipazione di liquidita') 
 
  1. Per l'anno 2020 le Regioni  a  statuto  speciale  utilizzano  le
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione  senza
operare la nettizzazione del  fondo  anticipazione  liquidita'.  Alla
compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2020, a 83  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 34.