Art. 21 
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e
                          dell'acquacoltura 
 
  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo  16  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  che  svolgono  le  attivita'
identificate dai codici ATECO di  cui  all'Allegato  3  del  presente
decreto, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per  il  periodo
retributivo del mese di dicembre 2020. 
  2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  3. E' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.
137. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020  e  226,8
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per  100
milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  utilizzo  delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.