Art. 22
Quarta gamma
1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma
evoluta). - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio
2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia
freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo,
conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni
dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni
e' concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore
della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno
precedente.
2. Il contributo e' concesso, nel limite complessivo di spesa di
20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della
maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli
destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base
delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro
dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Il contributo e' pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato
del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello
stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo e' ripartito dalle
organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in
ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di
superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo,
l'importo del contributo e' ridotto proporzionalmente tra i soggetti
beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' di
attuazione del presente articolo, nonche' la procedura revoca del
contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2
relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo e' concesso nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».