Art. 23 
 
Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel
           periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020,  n.  35,  fuori  dai  casi  di   rinnovazione   dell'istruzione
dibattimentale, per la decisione sugli  appelli  proposti  contro  le
sentenze di primo grado la corte di  appello  procede  in  camera  di
consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei  difensori,
salvo che una delle parti private  o  il  pubblico  ministero  faccia
richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta'
di comparire. 
  2.  Entro  il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico
ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla
cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del  decreto-legge  8
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il
quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte
d'appello  per  via  telematica,  ai  sensi  dell'articolo   24   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28  ottobre  2020,
n. 137. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti. 
  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto  dal
pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla
cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal
comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di
partecipare all'udienza. 
  5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'
fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. 
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo
giorno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
richiesta di discussione  orale  o  di  partecipazione  dell'imputato
all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.