Art. 23
Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le
sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di
consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori,
salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia
richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta'
di comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico
ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla
cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte
d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal
pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di
quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla
cancelleria della corte di appello attraverso i canali di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal
comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di
partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello e'
fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato
all'udienza e' formulata entro il termine perentorio di cinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.