Art. 24 
 
Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei
  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche'
  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei
  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica
  da COVID-19 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui
l'udienza e' rinviata per l'assenza  del  testimone,  del  consulente
tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i  quali
siano stati citati a comparire per  esigenze  di  acquisizione  della
prova,  quando  l'assenza  e'  giustificata  dalle   restrizioni   ai
movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a
isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in  materia
di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19
sul territorio nazionale previste dalla legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo
sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti
dall'articolo 303 del codice di procedura penale. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere  differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione
delle restrizioni ai movimenti,  dovendosi  avere  riguardo  in  caso
contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso
della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di
sessanta giorni. 
  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale salvo che  per  il  limite  relativo  alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei
periodi di sospensione di cui al comma 1. 
  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2  e  6,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e'  sospeso  durante  il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione della emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
sul territorio nazionale previste dalla legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.