Art. 25 
 
Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  del  concorso  notarile  e
  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense
  nonche'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e
  nazionali degli ordini professionali 
 
  1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini  e  dei  Collegi
professionali, nazionali e territoriali puo' avvenire, in tutto o  in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 
  3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o  del  Collegio  stabilisce,
con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme  previste  dai
rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita' di espressione del  voto  a
distanza e le procedure di insediamento degli organi. 
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  Consiglio
Nazionale  dell'Ordine   o   del   Collegio   dispone   con   proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per un periodo non superiore  a  90  giorni  dalla  medesima
data. 
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi
del presente articolo ed in deroga ai termini di cui  all'articolo  3
della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati
dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.