Art. 27 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono
sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23  febbraio  2020  al  31
gennaio 2021». 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  dotazione  del  fondo
previsto dall'articolo 200, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno  2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre  che  per  le  medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il  finanziamento,
nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a  studenti,  occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto  conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove  i  predetti  servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto  un
riempimento superiore al 50 per cento della capacita'. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione
e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi  aggiuntivi  di
trasporto pubblico locale e regionale previsti dal  comma  2  nonche'
per le residue risorse tenuto conto delle modalita' e dei criteri  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  11  agosto
2020, n. 340. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 31.