Art. 27
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono
sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
gennaio 2021».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo
previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime
finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento,
nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti
nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi
nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un
riempimento superiore al 50 per cento della capacita'.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione
e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonche'
per le residue risorse tenuto conto delle modalita' e dei criteri di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto
2020, n. 340.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi
dell'articolo 31.