Art. 28
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 17
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano cessati a
causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di
collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137 e' incrementato degli eventuali avanzi di spesa
disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con
riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del
decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.