Art. 28 
 
            Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi 
 
  1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui  all'articolo  17
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano  cessati  a
causa   dell'emergenza   epidemiologica   tutti   i    rapporti    di
collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. 
  2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137 e' incrementato degli eventuali avanzi di  spesa
disponibili nel bilancio di Sport e Salute  S.p.A.  verificatisi  con
riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98  del
decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.