Art. 30 
 
Pubblicazione  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  dati  inerenti
               l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16 e' inserito il seguente: 
    «16-bis. Il Ministero della salute,  con  frequenza  settimanale,
pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai  Presidenti  di
Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro  della
salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni
interessate, puo' individuare, sulla base dei  dati  in  possesso  ed
elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della
salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione  e
risposta a COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale",  di  cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4
novembre 2020, sentito  altresi'  sui  dati  monitorati  il  Comitato
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, una o piu' regioni  nei  cui
territori si manifesta un piu' elevato rischio  epidemiologico  e  in
cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili  sull'intero  territorio
nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci  per
un  periodo  minimo  di  15  giorni,  salvo  che  dai  risultati  del
monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e
vengono comunque meno allo  scadere  del  termine  di  efficacia  dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono
adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro
della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico
certificato dalla Cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione
dell'applicazione delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente.  I
verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di  regia  di
cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al
monitoraggio dei dati sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  Generale,
n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa  e'
stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in  vigore
del presente comma.».