Art. 30
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti
l'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16 e' inserito il seguente:
«16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale,
pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di
Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici
di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della
salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni
interessate, puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed
elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e
risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4
novembre 2020, sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato
tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nei cui
territori si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico e in
cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio
nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per
un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del
monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e
vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono
adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della
permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta
in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro
della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico
certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I
verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di
cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al
monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della
salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa e'
stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore
del presente comma.».