Art. 13 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. Gli Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'OIV
costituiscono, ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, un unico centro di responsabilita' amministrativa. 
  2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del  Ministro  e  dei  Sottosegretari  di
Stato, per l'acquisto di beni  e  servizi  e  per  ogni  altra  spesa
occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche'  la  gestione
delle  risorse  umane  e  strumentali   e'   attribuita,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, alla responsabilita' del Capo di  gabinetto,  che
puo' delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di gabinetto  o  ai
dirigenti in servizio presso l'Ufficio di gabinetto. Con decreto  del
Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  7  agosto
1997, n. 279,  a  un  unico  Ufficio  del  Ministero  possono  essere
delegati gli adempimenti relativi alla gestione delle spese comuni  a
piu' centri di responsabilita' amministrativa.