Art. 14 
 
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle  elezioni  suppletive
  per la Camera dei deputati e per il  Senato  della  Repubblica  per
  l'anno 2020 
 
  1. In considerazione della  grave  recrudescenza  della  situazione
epidemiologica da COVID-19  e  al  fine  di  contenere  il  carattere
particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 86, commi 3 e  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma
3, del decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.  533,  le  elezioni
suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del  Senato  della
Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020  si  svolgono
entro il 31 marzo 2021. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica.  Si  provvede  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.