Art. 15 
 
Differimento delle  elezioni  degli  organismi  della  rappresentanza
                              sindacale 
 
  1.  Tenuto  conto  dell'emergenza  epidemiologica  in   atto,   con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati  relativi  alle
deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per
l'accertamento della rappresentativita' di cui  all'articolo  43  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  rilevati  alla  data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi  all'ARAN  non  oltre  il  31  marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche  amministrazioni,  controfirmati
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale  interessata,  con
modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via
eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024  sono
prorogati,  in  deroga  all'articolo  42,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno entro il 15 aprile 2022. 
  2. Gli appositi accordi  di  cui  all'articolo  42,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per  le  elezioni  per  il
rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il
ricorso a modalita' telematiche in funzione dello  snellimento  delle
procedure anche con riferimento alla  presentazione  delle  liste  ed
alle assemblee sindacali.