Art. 17 
 
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa 
 
  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole da  «che,  sulla  base»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «e sono svolte, sulla base delle strategie
di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.  Ciascun
dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta
eccezione per il Dipartimento delle Finanze relativamente al  Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei
sistemi  e  delle  soluzioni  informatiche,  della  connettivita'   e
l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale
definito  dal  dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al
Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i
sistemi informativi attinenti  il  sistema  di  finanza  pubblica.  A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento  dell'Amministrazione  Generale  del  Personale  e   dei
Servizi, sentita la  Sogei  S.p.A.,  gli  importi  dei  corrispettivi
previsti dalla Convenzione per  la  realizzazione  e  gestione  delle
attivita' informatiche dello Stato 2013 - 2016 sono rideterminati, in
conseguenza della sottoscrizione degli  accordi  e  dei  disciplinari
stipulati dai singoli dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione
definiti ed applicati  nell'ambito  della  Convenzione,  ivi  inclusi
quelli   applicati   nell'ambito   delle   attivita'   di    customer
satisfaction, approvati dal Comitato  di  governo  della  Convenzione
relativamente all'anno precedente. Gli effetti della  Convenzione  di
cui  al  precedente  capoverso  e  degli  altri  accordi  e  rapporti
contrattuali ad essa correlati, cessano a seguito della efficacia  di
tutti gli accordi previsti  al  secondo  e  al  terzo  capoverso.  Il
Dipartimento delle finanze,  ai  sensi  dall'articolo  56,  comma  1,
lettera e),  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e
dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012  n.  44,
stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli  altri  enti  della
fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto  regolativo  con
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per il  Sistema  informativo  della  fiscalita'.
Fino alla stipula del nuovo  atto  regolativo,  continuano  ad  avere
vigore gli istituti contrattuali  che  disciplinano  il  rapporto  di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei S.p.A.».