Art. 19 
 
Facolta' di estensione del termine di durata  dei  fondi  immobiliari
                               quotati 
 
  1. I gestori di fondi di investimento  alternativi  che,  ai  sensi
delle previsioni di legge e del  regolamento  del  fondo,  gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui  certificati  rappresentativi  delle
quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro  il  31
dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,  modificare
il regolamento del fondo secondo le  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  per  stabilire  la  possibilita'  di  prorogare   in   via
straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la
«Proroga Straordinaria»). Tale modifica del regolamento e'  possibile
per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata  in
vigore delle presenti disposizioni, anche nel caso  in  cui:  (i)  il
relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di
prorogarne  la  durata  per  un  massimo  di  tre  anni,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 5 marzo 2015 n. 30, (il «Periodo di Grazia»),  ma  tale
facolta' non sia stata ancora esercitata  alla  data  di  entrata  in
vigore delle presenti disposizioni, fermo restando che in tal caso  i
gestori  dovranno  eventualmente  avvalersi   prima   della   Proroga
Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo  di
Grazia; (ii) sia gia' stata deliberata la  proroga  della  durata  ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  2,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  5  marzo  2015,  n.  30  («Periodo  di
Grazia») ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel  Periodo
di Grazia; (iii) il relativo regolamento di gestione gia' preveda  la
possibilita'  di  avvalersi  della  proroga  straordinaria   di   cui
all'articolo 22, comma 5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116; (iv) la  loro  scadenza  ricorra  entro  il  31  dicembre  2020.
L'eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del
Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva  adozione  della
Proroga Straordinaria,  fermo  restando  che  una  volta  scaduto  il
termine della Proroga Straordinaria i gestori  possono  eventualmente
avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per
un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia  alla  data
di effettiva adozione della Proroga Straordinaria. 
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria
di  cui  al  comma  1,   previa   approvazione   dell'assemblea   dei
partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto
dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,
di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato,  anche  in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni di calendario. 
  Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove  il  gestore  vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della
commissione di gestione su base  annuale  e'  ridotta  di  due  terzi
rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel
relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed
e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 
  3. In quanto  compatibili  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  22,  dal  comma  5-quater  al   comma   5-novies,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in
conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio.