Art. 20 
 
Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze  armate,  nonche'  per
  l'emersione del lavoro irregolare 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre  e  fino
al  31  dicembre  2020,  del  dispositivo   di   pubblica   sicurezza
preordinato  al  contenimento  della  diffusione  del   contagio   da
COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, l'ulteriore  spesa  di  euro  62.296.824,  di  cui  euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del
personale delle  Forze  di  polizia  e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia. 
  2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita'  di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in  caso  di  trasferimento  in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino  al
31 dicembre 2020, in  relazione  agli  accresciuti  impegni  connessi
all'emergenza epidemiologica in  corso  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro  5.325.302  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
  3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020  ed  euro  2.169.162
per l'anno 2021. I  compensi  accessori  di  cui  al  presente  comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti  individuali  di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231  e  a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  4. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro per il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000.000 di euro per il 2021»; 
    b) al comma 25, primo periodo, le parole: «di euro 24.615.384 per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per  l'anno  2021,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30.000.000 di euro per il 2021». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 71,96  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 26,78 milioni di euro per l'anno 2021  si
provvede ai sensi dell'articolo 26.