Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
  1. All'articolo 58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «pari a 600 milioni di euro  per  l'anno
2020  che  costituisce  limite  di  spesa.»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e  200  milioni
per l'anno  2021  che  costituiscono  limite  di  spesa.  Le  risorse
relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione
delle istanze di contributo gia' presentate entro il 15 dicembre 2020
e parzialmente  soddisfatte  con  lo  stanziamento  per  l'anno  2020
nonche'  al  finanziamento  delle  eventuali  ulteriori  istanze   di
contributo raccolte con le medesime modalita' e procedure di  cui  al
comma 6 del  presente  articolo  e  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  27   ottobre   2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6  novembre  2020.  Al
fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del  contributo
ivi previsto, il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della  misura  di
cui all'articolo 6 del citato decreto  ministeriale  del  27  ottobre
2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari  a  250  milioni  di
euro.»; 
    b) al comma 2, le parole da «con codice ATECO prevalente» fino  a
«materia prima di territorio.» sono sostituite  dalle  seguenti  «con
codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per
l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.» 
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 27 ottobre 2020, e'  conseguentemente  adeguato  a
quanto previsto al comma 1, lettera a). 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.