Art. 23 
 
                          Fondo perequativo 
 
  1. Per l'anno 2021 e' istituito un Fondo nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle  finanze  con  una  dotazione  di
5.300 milioni di euro per l'anno 2021,  alimentato  con  quota  parte
delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1,
2, 4 e 5 del presente decreto, finalizzato  alla  perequazione  delle
misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile  2020,  n.  27,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, del  decreto-legge
28 ottobre 2020 n. 137, dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  e
del decreto-legge 23 novembre 2020,  n.  154,  nonche'  del  presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano  stati
destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino  una
significativa perdita di fatturato. Per  tali  soggetti  puo'  essere
previsto l'esonero totale o parziale  dalla  ripresa  dei  versamenti
fiscali e contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, acquisito il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  da
rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali  il
decreto puo' essere adottato. Ai relativi oneri pari a 5.300  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 26.