Art. 24
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento
della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di
regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi espressi dal presente comma.».