Art. 24 
 
        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: «16-ter. L'accertamento
della permanenza per 14 giorni in un livello di  rischio  o  scenario
inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le  misure   restrittive,
effettuato ai sensi del comma 16-bis, come verificato dalla Cabina di
regia,  comporta  l'applicazione,  per  un   ulteriore   periodo   di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi espressi dal presente comma.».