Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli effetti finanziari del presente decreto  sono  coerenti  con
l'autorizzazione  al  ricorso  all'indebitamento  approvata   il   26
novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni di approvazione della
relazione al Parlamento presentata ai  sensi  dell'articolo  6  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato 1 dell'articolo 1, comma
1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 gli importi, per l'anno 2020,
sono rideterminati come indicato nell'Allegato 2 al presente decreto. 
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 4, 5,  6,
9, 10, 11, 12, 13, 20, 23 e dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo,
determinati in 8.999,46 milioni di euro per  l'anno  2020,  6.301,885
milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022,
che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare  di  cassa  in
9.529,46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e,  in   termini   di
indebitamento netto e fabbisogno in 7.211,585  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede: 
    a) quanto a 4.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  la  locazione  e  la   gestione   dei   centri   di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. 
    c)  quanto  a  24.615.384  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 20, comma 4, lettera b); 
    d) quanto a  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 21 comma 1, lettera a); 
    e) quanto  a  6.554,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
aumentano, in termini di  saldo  netto  da  finanziare  di  cassa  in
7.084,5 per l'anno 2021  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno in 34,901 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  7.195,552
milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate e  delle  minori  spese  derivanti
dagli articoli 1, 2, 4, 5, 13 e 20; 
    f) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020,  in  termini  di
cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  «Fondi  da
ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    g) quanto a 600.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    h) quanto  a  57  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    i) quanto  a  18  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    l) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  4. Il Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90
milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020
l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente
Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni
effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,
secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  5. Al fine di consentire  l'attuazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e  10-bis,  229,  commi  2-bis  e
4-bis, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  e  di  cui  agli
articoli 85, comma 1, 88, comma 2, 89 comma 4, del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni  di
euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui
per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente,
per tale importo, la previsione di cui  all'articolo  265,  comma  9,
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi
riferita all'anno 2021. 
  6. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  si  considerano  utilizzate,  oltre  alle  somme
impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, e  successive  modificazioni,  anche  quelle  per  le  quali  le
amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo
i rispettivi ordinamenti, alla data del  20  dicembre  2020,  abbiano
adottato gli atti presupposti  all'impegno  delle  risorse.  Per  gli
interventi  di  conto  capitale  non  si  applica   quanto   disposto
dall'articolo 265, comma  9,  primo  periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e non trova applicazione la disposizione  di  cui
all'articolo 4-quater, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, relativamente  ai  termini  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009. 
  7.  Le  somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni   di
tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei
provvedimenti indicati al medesimo  comma  8  dell'articolo  265  del
decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate  per
la necessaria regolarizzazione. 
  8. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 6 e  7
sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  ivi  comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di
spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al
comma 6. I competenti organi di  controllo  vigilano  sulla  corretta
applicazione del presente comma. 
  10. Le risorse destinate all'attuazione da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.