Art. 19 decies Misure urgenti di solidarieta' alimentare 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Riferimenti normativi - L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30 marzo 2020, n. 85.