Art. 19 decies 
 
              Misure urgenti di solidarieta' alimentare 
 
  1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti  di
solidarieta' alimentare, e' istituito nello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data  dal
24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2  all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  658  del  29  marzo
2020. 
  2. Per l'attuazione del presente articolo  i  comuni  applicano  la
disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 
  3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  delle  risorse
trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  connesse  all'emergenza   da
COVID-19 possono essere  stabilite  dagli  enti  locali  fino  al  31
dicembre 2020 con delibera della giunta. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  n.  658  del  29  marzo  2020   recante
          «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
          relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario
          connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
          virali  trasmissibili»   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 30 marzo 2020, n. 85.