Art. 19 undecies 
 
  Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari 
 
  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in  materia
di modalita', di requisiti, di procedure e di  trattamento  giuridico
ed economico,  per  l'anno  2021  e'  autorizzato  l'arruolamento,  a
domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio a tempo  determinato,  con  una
ferma della  durata  di  un  anno,  non  prorogabile,  e  posto  alle
dipendenze  funzionali  dell'Ispettorato   generale   della   Sanita'
militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria  e
Forza armata: 
  a)  30  ufficiali  medici  con  il  grado  di   tenente   o   grado
corrispondente, di cui 14  dell'Esercito  italiano,  8  della  Marina
militare e 8 dell'Aeronautica militare; 
  b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di  cui
30  dell'Esercito  italiano,  20   della   Marina   militare   e   20
dell'Aeronautica militare. 
  2. Le domande di arruolamento possono essere  presentate  entro  il
termine di dieci giorni dalla data di  pubblicazione  della  relativa
procedura da parte della Direzione generale  del  personale  militare
sul portale online del  sito  internet  del  Ministero  della  difesa
www.difesa.it e sono definite entro i successivi venti giorni. 
  3. I periodi di servizio prestato ai sensi  del  presente  articolo
costituiscono  titolo  di  merito   da   valutare   nelle   procedure
concorsuali per il reclutamento di  personale  militare  in  servizio
permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 
  4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del  presente  articolo
si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  5.  All'articolo  2197-ter.1,  comma  2,  lettera  a),  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: «la  professione  sanitaria  infermieristica»
sono sostituite dalle seguenti:  «le  professioni  sanitarie  di  cui
all'articolo 212, comma 1,». 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.7   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art.  7  (Arruolamento  temporaneo   di   medici   e
          infermieri  militari).  -  1.  Al  fine  di  contrastare  e
          contenere   il   diffondersi   del   virus   COVID-19,   e'
          autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a
          domanda, di militari  dell'Esercito  italiano  in  servizio
          temporaneo, con una ferma eccezionale della  durata  di  un
          anno,  nelle  misure  di  seguito  stabilite  per  ciascuna
          categoria di personale: 
                  a)  n.  120  ufficiali  medici,  con  il  grado  di
          tenente; 
                  b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di
          maresciallo. 
                2. Possono essere arruolati,  previo  giudizio  della
          competente commissione d'avanzamento, i cittadini  italiani
          in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) eta' non superiore ad anni 45; 
                  b) possesso della laurea magistrale in  medicina  e
          chirurgia e della relativa abilitazione professionale,  per
          il personale di cui al comma 1, lettera  a),  ovvero  della
          laurea in infermieristica  e  della  relativa  abilitazione
          professionale, per il personale di cui al comma 1,  lettera
          b); 
                  c) non essere stati giudicati  permanentemente  non
          idonei al servizio militare; 
                  d)  non  essere  stati   dimessi   d'autorita'   da
          precedenti ferme nelle Forze armate; 
                  e) non essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna, ovvero non essere in atto  imputati  in
          procedimenti penali per delitti non colposi. 
                3. Le procedure di arruolamento di  cui  al  presente
          articolo sono gestite tramite il portale on line  nel  sito
          internet del Ministero della difesa  "www.difesa.it"  e  si
          concludono entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                4. Il personale di cui al comma 1 non e'  fornito  di
          rapporto d'impiego e presta servizio attivo per  la  durata
          della ferma. Ad esso e' attribuito il trattamento giuridico
          e economico dei parigrado in servizio permanente. 
                5. Per la medesima finalita' di cui al  comma  1,  e'
          autorizzato il mantenimento in  servizio  di  ulteriori  60
          unita' di ufficiali medici delle Forze armate  appartenenti
          alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma
          1, lettera d), del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
          66. 
                6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro
          13.750.000 per l'anno 2020 e a euro  5.662.000  per  l'anno
          2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 19  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanita'
          militare). - 1. - 3. (Omissis) 
                3-bis. I  medici  arruolati  ai  sensi  del  presente
          articolo nonche' quelli arruolati ai sensi dell'articolo  7
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  qualora
          iscritti all'ultimo o al penultimo anno  di  corso  di  una
          scuola universitaria  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica.   Il   periodo    di    attivita',    svolto
          esclusivamente  durante   lo   stato   di   emergenza,   e'
          riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che  conduce  al
          conseguimento   del   diploma   di   specializzazione.   Le
          universita', ferma restando la  durata  legale  del  corso,
          assicurano il recupero delle attivita' formative,  tecniche
          e  assistenziali   necessarie   al   raggiungimento   degli
          obiettivi formativi previsti.» 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2  dell'articolo
          2197-ter.1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66
          (Codice dell'ordinamento militare), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Articolo 2197 ter.1 (Reclutamento straordinario  per
          il ruolo dei marescialli). - 1. (Omissis) 
                2. Il concorso di cui al  comma  1  e'  riservato  al
          personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti  e
          dei volontari in servizio permanente, anche  in  deroga  ai
          vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) laurea  per  le  professioni  sanitarie  di  cui
          all'articolo  212,  comma  1,   e   relativa   abilitazione
          professionale; 
                  b) non aver riportato nell'ultimo biennio  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della consegna. 
                Omissis.»