Art. 19 bis 
 
Pubblicazione  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  dati  inerenti
  all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  individuazione  delle
  regioni destinatarie di misure restrittive 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: 
  «16-bis. Il Ministero  della  salute,  con  frequenza  settimanale,
pubblica nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e  comunica  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  i
risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al  decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020.  Il  Ministro  della  salute  con
propria ordinanza, sentiti i Presidenti  delle  regioni  interessate,
puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati  dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 in coerenza con  il  documento  in  materia  di  "Prevenzione  e
risposta a COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale",  di  cui
all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 3  novembre  2020,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito  altresi'  sui
dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta  un
piu' elevato rischio epidemiologico e in  cui,  conseguentemente,  si
applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto
a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.  Le  ordinanze
di cui al secondo periodo sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di
quindici giorni, salvo che dai  risultati  del  monitoraggio  risulti
necessaria l'adozione di misure piu'  rigorose,  e  vengono  comunque
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate,  salva
la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza  per
quattordici giorni in  un  livello  di  rischio  o  in  uno  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro
della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico
certificato dalla cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in
relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo.  I  verbali
del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia  di  cui  al
presente articolo  sono  pubblicati  per  estratto  in  relazione  al
monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale  del  Ministero
della salute. Ferma restando l'ordinanza del  Ministro  della  salute
del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020, i dati  sulla  base  dei  quali  la  stessa  e'  stata
adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione».