Art. 19 ter 
 
Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario  nazionale  da  privati
                             accreditati 
 
  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto  di
cui al comma 2, le» sono sostituite dalla seguente: «Le»; 
  b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
che, in funzione dell'andamento  dell'emergenza  da  COVID-19,  hanno
sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie
possono riconoscere alle strutture private  accreditate  destinatarie
di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento
del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  stipulati  per  l'anno  2020,  ferma   restando   la   garanzia
dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il
predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita'
ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere
rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del
predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo
una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e
province autonome nelle quali insiste la  struttura  destinataria  di
budget, a ristoro dei  soli  costi  fissi  comunque  sostenuti  dalla
struttura privata accreditata e rendicontati dalla  stessa  struttura
che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha  sospeso
le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati  per
l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di
attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget
previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come
rendicontato dalla medesima struttura interessata. 
  5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis  si  applica  altresi'
agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie  per  la  sola  parte  a
rilevanza  sanitaria   con   riferimento   alle   strutture   private
accreditate  destinatarie  di  un  budget  2020  come  riportato  nei
relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Misure urgenti  per  l'avvio  di  specifiche
          funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19). - 1.  Per
          far   fronte   all'emergenza    epidemiologica    COVID-19,
          limitatamente al periodo dello stato di  emergenza  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020,
          anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo  45,
          comma 1-ter, del decreto legge  26  ottobre  2019,  n.  124
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157, e  in  deroga  all'articolo  8-sexies,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
          regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro,
          e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   possono
          riconoscere alle strutture inserite nei piani  adottati  in
          attuazione  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una
          specifica  funzione  assistenziale  per  i  maggiori  costi
          correlati all'allestimento  dei  reparti  e  alla  gestione
          dell'emergenza  COVID  19  secondo  le   disposizioni   dei
          predetti piani e un incremento tariffario per le  attivita'
          rese a pazienti  affetti  da  COVID-19.  Il  riconoscimento
          avviene in sede di rinegoziazione  per  l'anno  2020  degli
          accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
          decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  per  le
          finalita' emergenziali previste dai predetti piani. 
                2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, sono  stabilite  le  modalita'  di  determinazione
          della  specifica  funzione  assistenziale  e   l'incremento
          tariffario di cui al  comma  1  in  modo  da  garantire  la
          compatibilita'  con  il  finanziamento  per   il   Servizio
          sanitario nazionale  per  l'anno  2020  e  con  le  risorse
          previste per l'attuazione dell'articolo  3,  comma  6,  del
          decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
                3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori
          costi  correlati  all'allestimento  dei  reparti   e   alla
          gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento  tariffario
          per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19,  come
          individuati  nel  decreto  di  cui   al   comma   2,   sono
          riconosciuti,  limitatamente  al  periodo  dello  stato  di
          emergenza di cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri
          del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario
          nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c),  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente
          con il fabbisogno sanitario riconosciuto per  l'anno  2020.
          Con il decreto di cui al comma  2,  la  specifica  funzione
          assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'
          effettivamente svolte e ai costi  effettivamente  sostenuti
          dalle strutture inserite nei piani adottati  in  attuazione
          dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile  2020,  n.  27,  e  della  circolare  della
          Direzione  generale  della  programmazione  sanitaria   del
          Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo  2020,  nonche'
          sostenuti dagli enti del Servizio  sanitario  nazionale  di
          cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   relativi:   a)
          all'allestimento e ai costi di attesa  di  posti  letto  di
          ricovero ospedaliero per  acuti  per  pazienti  affetti  da
          COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia
          intensiva istituiti su indicazione della regione  ai  sensi
          del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b),
          del  decreto-legge  n.  18  del   2020,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   n.   27   del   2020;   b)
          all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di  pronto
          soccorso dedicati  alla  gestione  dei  casi  accertati  di
          COVID-19 e dei casi  sospetti  di  COVID-19,  istituiti  su
          indicazione della regione. Con il medesimo decreto  di  cui
          al comma 2, l'incremento tariffario di cui al  comma  1  e'
          determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati  ai
          ricoveri ospedalieri di pazienti affetti  da  patologie  da
          SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al
          periodo precedente, valutati sulla base delle  informazioni
          desunte dal sistema  informativo  sanitario  del  Ministero
          della salute e dalle informazioni  rese  disponibili  dalle
          regioni, anche in relazione alla loro congruita'. 
                4. Nella vigenza dell'accordo  rinegoziato  ai  sensi
          del comma 1, gli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale
          corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e
          salvo conguaglio a seguito di apposita  rendicontazione  da
          parte degli erogatori privati, un  corrispettivo,  su  base
          mensile, per le prestazioni  rese  ai  sensi  del  presente
          articolo,  fino  ad  un  massimo  del  90  per  cento   dei
          dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020. 
                5. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  possono   riconoscere   alle   strutture   private
          accreditate destinatarie  di  apposito  budget  per  l'anno
          2020, le quali sospendano le attivita' ordinarie  anche  in
          conseguenza   dell'applicazione   delle   misure   previste
          dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo
          2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su  base
          mensile,  e  salvo  conguaglio  a   seguito   di   apposita
          rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un
          massimo  del  90  per  cento  del   volume   di   attivita'
          riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei  contratti  di
          cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020. 
                5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e
          Bolzano che, in funzione dell'andamento  dell'emergenza  da
          COVID-19, hanno sospeso, anche per il  tramite  dei  propri
          enti,  le  attivita'  ordinarie  possono  riconoscere  alle
          strutture  private  accreditate  destinatarie  di  apposito
          budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90  per  cento
          del  budget  assegnato  nell'ambito  degli  accordi  e  dei
          contratti  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per  l'anno
          2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio  economico
          del   Servizio    sanitario    regionale.    Il    predetto
          riconoscimento tiene conto, pertanto, sia  delle  attivita'
          ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve
          essere rendicontata l'effettiva  produzione,  sia,  fino  a
          concorrenza del predetto limite massimo del  90  per  cento
          del  budget,   di   un   contributo   una   tantum   legato
          all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e  province
          autonome nelle quali insiste la struttura  destinataria  di
          budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti
          dalla struttura privata accreditata  e  rendicontati  dalla
          stessa  struttura  che,  sulla  base   di   uno   specifico
          provvedimento regionale, ha sospeso le  attivita'  previste
          dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
          Resta  fermo  il  riconoscimento,  nell'ambito  del  budget
          assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume
          di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza
          del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per
          l'anno 2020, come  rendicontato  dalla  medesima  struttura
          interessata. 
                5-ter. La disposizione  di  cui  al  comma  5-bis  si
          applica   altresi'    agli    acquisti    di    prestazioni
          socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con
          riferimento alle strutture private accreditate destinatarie
          di un budget 2020 come riportato  nei  relativi  accordi  e
          contratti stipulati per l'anno 2020. 
                6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
          23, e' abrogato.»