Art. 19 quinquies Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi 1. Al fine di sostenere e implementare il sistema diagnostico dei casi di positivita' al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.