Art. 19 octies 
 
             Finanziamento della diagnostica molecolare 
 
  1. Per consentire il miglioramento dell'efficacia degli  interventi
di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi  e
dei progressi  della  ricerca  scientifica  applicata  con  specifico
riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari
che originano i tumori, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di  5
milioni di euro  da  destinare  per  il  potenziamento  dei  test  di
Next-Generation Sequencing di profilazione genomica  dei  tumori  dei
quali sono riconosciute evidenza  e  appropriatezza,  nel  limite  di
spesa autorizzato ai sensi del presente articolo. 
  2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente  articolo   anche   con   riguardo   alla   destinazione   e
distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
34, comma 6, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.