Art. 20 bis 
 
        Disposizioni in materia di attivita' degli psicologi 
 
  1. Al fine di  garantire  la  salute  e  il  benessere  psicologico
individuale  e   collettivo   nell'eccezionale   situazione   causata
dall'epidemia  da   COVID-19   e   di   assicurare   le   prestazioni
psicologiche,  anche  domiciliari,  ai  cittadini  e  agli  operatori
sanitari, di ottimizzare e razionalizzare  le  risorse  professionali
degli psicologi dipendenti e convenzionati nonche'  di  garantire  le
attivita' previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini
dell'applicazione della direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e  gli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono  organizzare  l'attivita'  degli
psicologi in un'unica funzione aziendale.