Art. 21 
 
             Misure per la didattica digitale integrata  
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di euro 85 milioni  per
l'anno 2020. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle
attivita' di didattica digitale integrata, da concedere  in  comodato
d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel
rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete. 
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse  di  cui  al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche,  tenuto  conto
del fabbisogno rispetto al numero  di  studenti  di  ciascuna  e  del
contesto socio-economico delle famiglie. 
  4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  al
comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,  commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Qualora  non  sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
  6.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente articolo  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria. 
  6-bis.  In   conseguenza   anche   dei   periodi   di   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza negli  istituti  scolastici,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un
fondo per il recupero dei gap formativi, con  una  dotazione  pari  a
5.532.195 euro per l'anno 2021. 
  6-ter.  Le  risorse  di  cui  al   comma   6-bis   sono   destinate
esclusivamente    all'attivazione     di     attivita'     didattiche
extracurricolari  in  presenza,  con  riferimento  alle   istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad
eventuali   carenze   formative    conseguenti    allo    svolgimento
dell'attivita' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il
recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
  6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti le modalita' di  presentazione  delle
istanze  da  parte  delle   singole   istituzioni   scolastiche   per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per  la
remunerazione  del   personale   docente,   secondo   la   disciplina
contrattuale  vigente,  a   titolo   di   attivita'   aggiuntive   di
insegnamento, nonche' i criteri per il riparto  delle  medesime,  con
riferimento  alle  istituzioni  scolastiche  del   primo   ciclo   di
istruzione  che,  sulla  base  dei  dati  relativi  ai   livelli   di
apprendimento  degli  studenti,  si  trovano  in  una  situazione  di
maggiore svantaggio. 
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai
sensi dell'articolo 34. 
  7-bis. In considerazione dello stato di  emergenza  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e  prorogato
con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020  e  del  7
ottobre 2020, sono stanziati, per le finalita' di cui al comma  2,  2
milioni di euro per l'anno 2021  da  trasferire  alla  regione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per il riparto, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  in
favore  delle  istituzioni  scolastiche  situate  nei  territori   di
competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  34,
comma 6, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  62  dell'articolo  1
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
                «Art. 1. - 1. - 61. Omissis. 
                62.  Al   fine   di   consentire   alle   istituzioni
          scolastiche di attuare le attivita' previste nei  commi  da
          56 a 61, nell'anno finanziario  2015  e'  utilizzata  quota
          parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la  spesa  di  euro  30  milioni  annui.  Le  risorse  sono
          ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  sulla  base  di
          procedure selettive. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
                «Art. 1. - 1. - 448. Omissis. 
                449. Nel rispetto del sistema  delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 [con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
          ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
          del grado di standardizzazione dei prodotti,  le  tipologie
          di beni e servizi per le quali]  tutte  le  amministrazioni
          statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e
          le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni  educative
          e le istituzioni universitarie, nonche' gli enti  nazionali
          di previdenza e assistenza sociale pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300,  sono  tenute  ad  approvvigionarsi   utilizzando   le
          convenzioni-quadro. Le restanti  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          autorita' indipendenti, possono ricorrere alle  convenzioni
          di cui al presente  comma  e  al  comma  456  del  presente
          articolo,   ovvero   ne   utilizzano   i    parametri    di
          prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei
          contratti. Gli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono
          in ogni caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni   stipulate   dalle   centrali   regionali   di
          riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
          regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 
                450.   Le   amministrazioni   statali   centrali    e
          periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
          ogni ordine e grado, delle istituzioni  educative  e  delle
          istituzioni universitarie, nonche' gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie
          fiscali di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300, per gli acquisti di beni e servizi di importo  pari  o
          superiore a 5.000 euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le  istituzioni  educative,  tenendo  conto
          delle rispettive specificita', sono definite,  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, linee guida indirizzate alla  razionalizzazione  e
          al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  omogenei
          per natura merceologica tra piu'  istituzioni,  avvalendosi
          delle procedure di cui al presente comma. A  decorrere  dal
          2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono
          presi in considerazione ai fini della  distribuzione  delle
          risorse per il funzionamento. 
                Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  recante
          "Codice  dei  contratti  pubblici"  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 19 aprile  2016,  n.
          91, S. O. n. 10. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.