Art. 21 bis 
 
           Misure per la proroga dei dottorati di ricerca 
 
  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  i  dottorandi  dell'ultimo  anno  di  corso  che   abbiano
beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 236,  comma  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono  presentare  richiesta  di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del  corso  con
conseguente  erogazione  della  borsa  di  studio  per   il   periodo
corrispondente. Della proroga del termine finale  del  corso  possono
fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato  di
ricerca.  In  tale  ultimo  caso  la  pubblica   amministrazione   di
appartenenza ha facolta' di prolungare il congedo per un periodo pari
a quello della proroga del corso di dottorato. Per  le  finalita'  di
cui al presente comma, il fondo per il finanziamento ordinario  delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 21,6 milioni di euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  21,6
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,
del presente decreto. Le eventuali  risorse  non  utilizzate  per  la
predetta finalita' sono rese disponibili per le altre  finalita'  del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 236 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 236 (Misure a sostegno delle universita', delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca). - 1. - 4. Omissis. 
                5. I dottorandi titolari di borse di studio ai  sensi
          del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45,  e  dell'articolo  4
          della legge  3  luglio  1998,  n.  210,  che  terminano  il
          percorso  di  dottorato  nell'anno  accademico   2019/2020,
          possono presentare richiesta di proroga,  non  superiore  a
          due mesi, del termine finale  del  corso,  con  conseguente
          erogazione  della  borsa   di   studio   per   il   periodo
          corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8,  comma
          1,  primo  periodo,  del  citato   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   8
          febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020,  al  30
          novembre. Per le finalita' di cui  al  presente  comma,  il
          fondo di finanziamento ordinario  di  cui  all'articolo  5,
          comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537
          e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica): 
                «Art.   5   (Universita').   -   1.    A    decorrere
          dall'esercizio  finanziario   1994   i   mezzi   finanziari
          destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
          distinti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          denominati: 
                  a)  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all' articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  e
          della spesa per le attivita' previste dalla  L.  28  giugno
          1977, n. 394; 
                  b) fondo per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche,  relativo  alla  quota  a
          carico  del  bilancio  statale  per  la  realizzazione   di
          investimenti per le universita' in infrastrutture  edilizie
          e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi
          destinati  alla  costruzione  di  impianti  sportivi,   nel
          rispetto della L. 28 giugno 1977, n.  394  e  del  comma  8
          dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1986, n. 910; 
                  c) fondo per la programmazione dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
                Omissis.». 
              -Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge  23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.