Art. 22 
 
                   Scuole e misure per la famiglia 
 
  1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto  2020,  n.  104
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «, minore di  anni  quattordici,»  sono
sostituite dalle seguenti: «,  minore  di  anni  sedici»  e  dopo  le
parole: «sia pubblici che privati»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta   la   sospensione
dell'attivita' didattica in presenza del figlio convivente minore  di
anni sedici»; 
    b) al comma 3, dopo le parole: «plesso scolastico» sono  aggiunte
le seguenti: «, nonche'  nel  caso  in  cui  sia  stata  disposta  la
sospensione  dell'attivita'  didattica   in   presenza   del   figlio
convivente minore di anni quattordici.  In  caso  di  figli  di  eta'
compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi  dal
lavoro  senza  corresponsione  di  retribuzione  o   indennita'   ne'
riconoscimento  di   contribuzione   figurativa,   con   divieto   di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.». 
  b-bis) al comma 5, le parole: «minori  di  anni  quattordici»  sono
sostituite dalle seguenti: «minori di anni sedici»; 
    c) al comma 7, le parole: «50 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «93 milioni di euro». 
    d) al comma 8, le parole: «1,5 milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «4 milioni di euro». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  45,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5,
del  decreto  legge  19  maggio  2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21-bis  del  citato
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 21-bis (Lavoro agile  e  congedo  straordinario
          per  i  genitori   durante   il   periodo   di   quarantena
          obbligatoria   del   figlio   convivente    per    contatti
          scolastici). - 1. Un genitore  lavoratore  dipendente  puo'
          svolgere la prestazione di lavoro in  modalita'  agile  per
          tutto o parte del periodo corrispondente alla durata  della
          quarantena del figlio convivente,  minore  di  anni  sedici
          disposta dal  dipartimento  di  prevenzione  della  azienda
          sanitaria  locale  (ASL)  territorialmente   competente   a
          seguito di contatto  verificatosi  all'interno  del  plesso
          scolastico,  nonche'  nell'ambito  dello   svolgimento   di
          attivita' sportive di base, attivita' motoria in  strutture
          quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi,
          sia pubblici che privati, nonche' nel caso in cui sia stata
          disposta  la  sospensione   dell'attivita'   didattica   in
          presenza del figlio convivente minore di anni sedici. 
                2. E' altresi' possibile svolgere la  prestazione  di
          lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di
          strutture  regolarmente  frequentate  per  seguire  lezioni
          musicali e linguistiche. 
                3.  Nelle  sole  ipotesi  in   cui   la   prestazione
          lavorativa non possa essere svolta  in  modalita'  agile  e
          comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e  2,
          uno  dei   genitori,   alternativamente   all'altro,   puo'
          astenersi  dal  lavoro  per  tutto  o  parte  del   periodo
          corrispondente alla durata  della  quarantena  del  figlio,
          minore di anni quattordici, disposta  dal  dipartimento  di
          prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito
          di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico,
          nonche' nel caso in cui sia stata disposta  la  sospensione
          dell'attivita' didattica in presenza del figlio  convivente
          minore di anni  quattordici.  In  caso  di  figli  di  eta'
          compresa fra 14 e 16 anni,  i  genitori  hanno  diritto  di
          astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o
          indennita' ne' riconoscimento di contribuzione  figurativa,
          con divieto di licenziamento e diritto  alla  conservazione
          del posto di lavoro. 
                4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma
          3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e  ai  sensi
          del comma 7, un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della
          retribuzione  stessa,  calcolata  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative  in  materia  di  tutela   e   sostegno   della
          maternita'  e  della  paternita',   di   cui   al   decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
          del medesimo articolo 23. I suddetti periodi  sono  coperti
          da contribuzione figurativa. 
                5. Per i giorni in cui un  genitore  fruisce  di  una
          delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o  svolge  anche  ad
          altro titolo l'attivita' di lavoro  in  modalita'  agile  o
          comunque non svolge alcuna  attivita'  lavorativa,  l'altro
          genitore non  puo'  chiedere  di  fruire  di  alcuna  delle
          predette misure, salvo che non sia genitore anche di  altri
          figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non
          stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1,  2  o
          3. 
                6. Il beneficio di  cui  al  presente  articolo  puo'
          essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per  periodi  in
          ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. 
                7. Il  beneficio  di  cui  ai  commi  da  3  a  6  e'
          riconosciuto nel limite di spesa di 93 milioni di euro  per
          l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite  di
          spesa di  cui  al  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                8. Al fine di garantire la sostituzione del personale
          docente, educativo, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche che usufruisce  dei  benefici
          di cui ai commi da 3 a 6, e'  autorizzata  la  spesa  di  4
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a  51,5
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e
          successive modificazioni. 
                10.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono  alle
          attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 85  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 85 (Indennita' per i lavoratori  domestici).  -
          1. - 4. Omissis. 
                5.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS in unica soluzione, previa  domanda,  nel
          limite di spesa complessivo di  460  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020. Le domande possono  essere  presentate  presso
          gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001,
          n. 152, e sono valutate come al numero 8 della  tabella  D,
          allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali  10  ottobre
          2008, n. 193, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 10 dicembre 2008,  n.  288.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                Omissis.».