Art. 22 bis 
 
Congedo  straordinario  per  i  genitori  in  caso   di   sospensione
  dell'attivita' didattica in presenza  nelle  scuole  secondarie  di
  primo grado 
 
  1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e  dell'articolo  19-bis  del  presente  decreto,
nelle  quali  sia  stata  disposta  la   sospensione   dell'attivita'
didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle
sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta
in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i
genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la
facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della
sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Per i periodi  di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50
per  cento  della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi
sono coperti da contribuzione figurativa. 
  3. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche
ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  le  quali
sia  stata  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  didattica   in
presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  i
quali sia stata  disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre  2020  e  del  3
novembre 2020. 
  4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite
complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio, comunicandone  le
risultanze al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  monitoraggio
emerga il superamento del limite di spesa di cui  al  primo  periodo,
l'INPS procede al rigetto delle ulteriori domande presentate. 
  5. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3,  e'
autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4, primo periodo,  e  5,  pari  a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4  milioni  di  euro  per
l'anno  2021  in  termini  di  indebitamento  netto   e   fabbisogno,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4  novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020,
si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'articolo  3  del  citato  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre  2020,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53): 
                «Art. 23 (Calcolo dell'indennita'). - 1. Agli effetti
          della  determinazione  della  misura  dell'indennita',  per
          retribuzione  s'intende  la  retribuzione   media   globale
          giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
          scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
          quale ha avuto inizio il congedo di maternita'. 
                2.  Al  suddetto  importo  va   aggiunto   il   rateo
          giornaliero  relativo  alla  gratifica  natalizia  o   alla
          tredicesima mensilita' e agli altri premi  o  mensilita'  o
          trattamenti   accessori    eventualmente    erogati    alla
          lavoratrice. 
                3. Concorrono a formare la  retribuzione  gli  stessi
          elementi  che  vengono  considerati  agli   effetti   della
          determinazione   delle    prestazioni    dell'assicurazione
          obbligatoria per le indennita' economiche di malattia. 
                4. Per  retribuzione  media  globale  giornaliera  si
          intende l'importo  che  si  ottiene  dividendo  per  trenta
          l'importo totale della retribuzione del mese  precedente  a
          quello nel corso del quale  ha  avuto  inizio  il  congedo.
          Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo
          lavorativo mensile per sospensione del rapporto  di  lavoro
          con diritto alla conservazione del posto  per  interruzione
          del rapporto stesso o per  recente  assunzione  si  applica
          quanto previsto al comma 5, lettera c). 
                5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non
          agricoli,  per  retribuzione  media   globale   giornaliera
          s'intende: 
                  a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
          la effettuazione di ore di lavoro  straordinario,  l'orario
          medio  effettivamente  praticato   superi   le   otto   ore
          giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
          complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di  paga
          preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
          comunque retribuiti; 
                  b) nei casi in cui, o  per  esigenze  organizzative
          contingenti  dell'azienda  o  per  particolari  ragioni  di
          carattere  personale  della  lavoratrice,  l'orario   medio
          effettivamente  praticato  risulti   inferiore   a   quello
          previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
          che si  ottiene  dividendo  l'ammontare  complessivo  degli
          emolumenti  percepiti  nel  periodo  di   paga   preso   in
          considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
          e moltiplicando il quoziente ottenuto per il  numero  delle
          ore giornaliere di lavoro previste  dal  contratto  stesso.
          Nei  casi  in  cui  i  contratti   di   lavoro   prevedano,
          nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro  identico
          per i primi cinque  giorni  della  settimana  e  un  orario
          ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
          che si ottiene dividendo  per  sei  il  numero  complessivo
          delle ore settimanali contrattualmente stabilite; 
                  c) in  tutti  gli  altri  casi,  l'importo  che  si
          ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli  emolumenti
          percepiti nel periodo di paga preso in  considerazione  per
          il  numero  di  giorni  lavorati,  o  comunque  retribuiti,
          risultanti dal periodo stesso.». 
                - Il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge  5
          febbraio  1992,  n.  104  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 13-quinquies.