Art. 23 
 
Disposizioni per  l'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  nella
  vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  da  2  a
9-ter.  Resta  ferma  fino  alla  scadenza   del   medesimo   termine
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77  ove  non  espressamente  derogate  dalle
disposizioni del presente articolo. 
  2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la
polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona
sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di
consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore
della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto
sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo
che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e
di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei
soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La
partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di
procedura penale. 
  3. Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. 
  4. La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e'
assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con
collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del
Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' abrogato. 
  5. Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di
soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere
tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il
contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al
pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o
sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere,
partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si
collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del
codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il
difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto
anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita'
della persona arrestata o  fermata  e'  accertata  dall'ufficiale  di
polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di
vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
applicano, qualora le  parti  vi  acconsentano,  anche  alle  udienze
preliminari  e  dibattimentali.  Resta   esclusa,   in   ogni   caso,
l'applicazione delle disposizioni del  presente  comma  alle  udienze
nelle quali devono essere esaminati testimoni,  parti,  consulenti  o
periti, nonche' alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523  del
codice di procedura penale. 
  6. Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di
separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della
legge  1°  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal  deposito
telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza,
di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla
partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi
conciliare. 
  7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. 
  8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di
cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito
alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a
mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il
dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione
orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra
il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere
formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione  in
udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379
del codice di procedura civile, la Corte  di  cassazione  procede  in
camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei
difensori delle parti, salvo che una delle  parti  o  il  procuratore
generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo
giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula  le  sue
conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte  a
mezzo di  posta  elettronica  certificata.  La  cancelleria  provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto  contenente  le
conclusioni ai difensori delle parti  che,  entro  il  quinto  giorno
antecedente  l'udienza,   possono   depositare   memorie   ai   sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura  civile  con  atto  inviato
alla  cancelleria  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata.  La
richiesta  di  discussione  orale  e'  formulata  per  iscritto   dal
procuratore generale o dal difensore di  una  delle  parti  entro  il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza  e
presentata,  a  mezzo  di   posta   elettronica   certificata,   alla
cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si  applicano
ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro  il
termine di quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  Per  i  procedimenti  nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro
dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore. 
  9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in
camera di consiglio possono essere assunte mediante  collegamenti  da
remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti
penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il
componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in
cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto. 
  9-bis.  La  copia  esecutiva   delle   sentenze   e   degli   altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475  del
codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere  in
forma di documento  informatico  previa  istanza,  da  depositare  in
modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato
il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste
in un documento informatico contenente la copia, anche per  immagine,
della sentenza o del provvedimento del giudice,  in  calce  ai  quali
sono aggiunte l'intestazione e la formula di  cui  all'articolo  475,
terzo comma, del codice di procedura  civile  e  l'indicazione  della
parte a favore della quale  la  spedizione  e'  fatta.  Il  documento
informatico  cosi'   formato   e'   sottoscritto   digitalmente   dal
cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai  sensi
dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,
di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  del  sigillo
previsto dall'articolo  153,  primo  comma,  secondo  periodo,  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal  fascicolo
informatico il duplicato e la copia  analogica  o  informatica  della
copia  esecutiva  in  forma  di  documento  informatico.   Le   copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia  esecutiva
in forma di documento informatico estratte dal fascicolo  informatico
e munite  dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  dell'articolo
16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  equivalgono
all'originale. 
  9-ter.  In   ragione   delle   limitazioni   poste   dalle   misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo  difensore  possono  partecipare
all'udienza  di  cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento da remoto, a  mezzo  dei
sistemi informativi individuati e resi disponibili con  provvedimento
del direttore dell'ufficio  dei  sistemi  informativi  del  Consiglio
superiore  della  magistratura.  Prima   dell'udienza,   la   sezione
disciplinare fa comunicare all'incolpato e al difensore, che  abbiano
fatto richiesta di partecipare da remoto, giorno, ora e modalita' del
collegamento. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle  di
cui all'articolo 221  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
quanto compatibili, si applicano altresi'  ai  procedimenti  relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. 
  10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,
il numero 33-bis e' abrogato. 
  10-ter.  All'articolo  190  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-bis. Nel  processo  amministrativo  le  modalita'  di  pagamento
telematico dei diritti di copia sono quelle previste  nelle  forme  e
con le modalita' disciplinate  dalle  regole  tecniche  del  processo
amministrativo telematico, con decreto del Presidente  del  Consiglio
di Stato». 
  10-quater.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2020,  n.   35   (Misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati, ciascuno di durata non superiore  a  trenta
          giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
          31 gennaio 2021, termine dello stato di  emergenza,  e  con
          possibilita' di modularne l'applicazione in aumento  ovvero
          in  diminuzione  secondo  l'andamento  epidemiologico   del
          predetto virus. 
                2. Ai sensi e per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                  a) limitazione della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                  b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                  c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                  d)  applicazione  della  misura  della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                  e) divieto assoluto di allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                  [f) limitazione o divieto delle  riunioni  o  degli
          assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;] 
                  g) limitazione o sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                  h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                  h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa
          con la Chiesa cattolica  e  con  le  confessioni  religiose
          diverse dalla cattolica, per la  definizione  delle  misure
          necessarie  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni
          religiose in condizioni di sicurezza; 
                  i) chiusura di cinema, teatri,  sale  da  concerto,
          sale da ballo, discoteche, sale giochi,  sale  scommesse  e
          sale bingo,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
          ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                  l)  sospensione  dei  congressi,  ad  eccezione  di
          quelli inerenti alle  attivita'  medico-scientifiche  e  di
          educazione continua in medicina  (ECM),  di  ogni  tipo  di
          evento sociale e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
                  m)  limitazione   o   sospensione   di   eventi   e
          competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
          pubblici  o  privati,  ivi  compresa  la  possibilita'   di
          disporre  la  chiusura  temporanea  di   palestre,   centri
          termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori   e
          impianti   sportivi,   anche   se   privati,   nonche'   di
          disciplinare le modalita' di svolgimento degli  allenamenti
          sportivi all'interno degli stessi luoghi; 
                  n)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
          in  luoghi  aperti  al  pubblico,  garantendo  comunque  la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                  o) possibilita' di disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                  p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                  q)  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                  r)  limitazione  o  sospensione  dei   servizi   di
          apertura al pubblico o chiusura dei  musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   nonche'
          dell'efficacia     delle     disposizioni     regolamentari
          sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
                  s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                  t)  limitazione  o  sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                  u)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                  v) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                  z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                  aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                  bb)  specifici  divieti  o  limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/ PS); 
                  cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                  dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                  ee)  adozione  di  misure  di  informazione  e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                  ff) predisposizione di modalita' di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                  gg)  previsione  che  le  attivita'  consentite  si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                  hh)  eventuale  previsione  di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate. 
                  hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                    1) i  soggetti  che  stanno  svolgendo  attivita'
          sportiva; 
                    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                    3)  i  soggetti  con  patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'. 
                3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,
          puo' essere imposto  lo  svolgimento  delle  attivita'  non
          oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di
          misure  di  cui  al  presente  articolo,   ove   cio'   sia
          assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'  e
          la  pubblica  utilita',  con  provvedimento  del  prefetto,
          assunto dopo avere  sentito,  senza  formalita',  le  parti
          sociali interessate.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  221  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in  materia  di
          processo civile e penale). - 1. All'articolo 83,  comma  2,
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Per  il  periodo
          compreso tra  il  9  marzo  2020  e  l'11  maggio  2020  si
          considera  sospeso  il   decorso   del   termine   di   cui
          all'articolo 124 del codice penale". 
                2. Tenuto conto delle  esigenze  sanitarie  derivanti
          dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre  2020  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. 
                3. Negli uffici  che,  hanno  la  disponibilita'  del
          servizio  di  deposito  telematico,  anche  gli  atti  e  i
          documenti di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  sono
          depositati esclusivamente con  le  modalita'  previste  dal
          comma 1 del medesimo articolo. Gli  obblighi  di  pagamento
          del contributo  unificato  previsto  dall'articolo  14  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di spese di giustizia, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
          l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del
          medesimo testo unico, connessi al deposito degli  atti  con
          le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
          sono assolti con  sistemi  telematici  di  pagamento  anche
          tramite la piattaforma tecnologica  prevista  dall'articolo
          5, comma 2, del codice  dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Quando  i
          sistemi  informatici  del  dominio   giustizia   non   sono
          funzionanti e sussiste un'indifferibile  urgenza,  il  capo
          dell'ufficio  autorizza  il  deposito  con  modalita'   non
          telematica. 
                4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che
          non  richiedono  la  presenza  di  soggetti   diversi   dai
          difensori  delle  parti  siano  sostituite   dal   deposito
          telematico di note scritte contenenti  le  sole  istanze  e
          conclusioni. Il giudice comunica alle parti  almeno  trenta
          giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
          e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna  alle
          parti un termine fino a cinque giorni prima della  predetta
          data per il deposito delle  note  scritte.  Ciascuna  delle
          parti puo' presentare istanza di  trattazione  orale  entro
          cinque giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Il
          giudice provvede  entro  i  successivi  cinque  giorni.  Se
          nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
          scritte, il giudice  provvede  ai  sensi  del  primo  comma
          dell'articolo 181 del codice di procedura civile. 
                5. Nei procedimenti  civili  innanzi  alla  Corte  di
          cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
          degli avvocati puo' avvenire in  modalita'  telematica  nel
          rispetto della normativa, anche regolamentare,  concernente
          la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei
          documenti  informatici.  L'attivazione  del   servizio   e'
          preceduta da un provvedimento del  Direttore  generale  dei
          sistemi informativi e  automatizzati  del  Ministero  della
          giustizia che accerta l'installazione e  l'idoneita'  delle
          attrezzature informatiche,  unitamente  alla  funzionalita'
          dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
          obblighi di pagamento  del  contributo  unificato  previsto
          dall'articolo 14 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
          l'anticipazione forfettaria  di  cui  all'articolo  30  del
          medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli
          atti  di  costituzione  in  giudizio  presso  la  Corte  di
          cassazione,  sono  assolti  con   sistemi   telematici   di
          pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista
          dall'articolo 5, comma 2, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                6. La partecipazione alle udienze  civili  di  una  o
          piu' parti o di uno o  piu'  difensori  puo'  avvenire,  su
          istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi
          a distanza, individuati e regolati  con  provvedimento  del
          Direttore generale dei sistemi informativi e  automatizzati
          del Ministero della giustizia. La  parte  puo'  partecipare
          all'udienza  solo  dalla  medesima  postazione  da  cui  si
          collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza  deve  in
          ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare  il
          contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza  di
          partecipazione  mediante   collegamento   a   distanza   e'
          depositata almeno quindici giorni prima della data  fissata
          per lo svolgimento  dell'udienza.  Il  giudice  dispone  la
          comunicazione alle parti  dell'istanza,  dell'ora  e  delle
          modalita'  del  collegamento  almeno  cinque  giorni  prima
          dell'udienza. All'udienza il giudice  da'  atto  a  verbale
          delle modalita' con cui accerta  l'identita'  dei  soggetti
          partecipanti a distanza e, ove si tratta  delle  parti,  la
          loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori  operazioni  e'
          dato atto nel processo verbale. 
                7. Il  giudice,  con  il  consenso  preventivo  delle
          parti, puo' disporre che l'udienza civile che non  richieda
          la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle  parti
          e  dagli  ausiliari  del  giudice,  anche  se   finalizzata
          all'assunzione   di   informazioni   presso   la   pubblica
          amministrazione,   si    svolga    mediante    collegamenti
          audiovisivi  a  distanza   individuati   e   regolati   con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia.
          L'udienza  e'  tenuta   con   la   presenza   del   giudice
          nell'ufficio  giudiziario  e   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione delle parti. Prima dell'udienza  il  giudice
          dispone la comunicazione ai procuratori delle  parti  e  al
          pubblico ministero, se e' prevista la  sua  partecipazione,
          del giorno, dell'ora e delle  modalita'  del  collegamento.
          All'udienza il giudice da' atto  delle  modalita'  con  cui
          accerta l'identita' dei soggetti  partecipanti  e,  ove  si
          tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
          tutte le ulteriori operazioni e'  dato  atto  nel  processo
          verbale. 
                8. In luogo dell'udienza fissata  per  il  giuramento
          del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193
          del codice di procedura civile, il  giudice  puo'  disporre
          che il consulente,  prima  di  procedere  all'inizio  delle
          operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente
          adempiere  alle   funzioni   affidate   con   dichiarazione
          sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo
          telematico. 
                9. (Abrogato). 
                10. Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti
          penali per minorenni, i colloqui  con  i  congiunti  o  con
          altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati
          e gli imputati ai sensi degli articoli 18  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.  230,  e
          19 del decreto legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  su
          richiesta  dell'interessato   o   quando   la   misura   e'
          indispensabile per salvaguardare la  salute  delle  persone
          detenute o internate,  possono  essere  svolti  a  distanza
          mediante,   ove   possibile,   le   apparecchiature   e   i
          collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
          e minorile o mediante corrispondenza  telefonica,  che  nei
          casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
          i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma  2,  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 230 del 2000  e  dal  predetto  articolo  19,
          comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 
                11. Al fine  di  consentire  il  deposito  telematico
          degli atti  nella  fase  delle  indagini  preliminari,  con
          decreto del Ministro  della  giustizia  non  avente  natura
          regolamentare e'  autorizzato  il  deposito  con  modalita'
          telematica, presso gli uffici del  pubblico  ministero,  di
          memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo
          415-bis, comma 3, del codice di procedura  penale,  nonche'
          di atti e documenti da parte degli ufficiali  e  agenti  di
          polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite  con
          provvedimento   del   Direttore   generale   dei    sistemi
          informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia,
          anche in deroga alle disposizioni del  decreto  emanato  ai
          sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio 2010,  n.  24.  Il  deposito  si  intende
          eseguito  al  momento  del  rilascio  della   ricevuta   di
          accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo  le
          modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale  di  cui
          al primo periodo. Il decreto di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato  previo  accertamento  da  parte   del   Direttore
          generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati   del
          Ministero della giustizia della funzionalita'  dei  servizi
          di comunicazione dei documenti informatici.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  137  e  294  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 137 (Sottoscrizione del verbale).  -  1.  Salvo
          quanto previsto dall'articolo  483  comma  1,  il  verbale,
          previa lettura, e` sottoscritto alla fine  di  ogni  foglio
          dal pubblico ufficiale che lo ha  redatto,  dal  giudice  e
          dalle persone intervenute, anche quando le  operazioni  non
          sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 
                2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e`  in
          grado  di  sottoscrivere,  ne   e`   fatta   menzione   con
          l'indicazione del motivo.» 
                «Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta  a
          misura cautelare personale). - 1. Fino  alla  dichiarazione
          di apertura del dibattimento, il giudice che ha  deciso  in
          ordine all'applicazione della misura cautelare, se  non  vi
          ha  proceduto   nel   corso   dell'udienza   di   convalida
          dell'arresto o del fermo di indiziato  di  delitto  procede
          all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
          cautelare in carcere immediatamente e  comunque  non  oltre
          cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione  della  custodia,
          salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 
                1-bis. Se la persona e' sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.  Il
          giudice, anche  d'ufficio,  verifica  che  all'imputato  in
          stato di custodia  cautelare  in  carcere  o  agli  arresti
          domiciliari  sia  stata  data  la  comunicazione   di   cui
          all'articolo  293,  comma  1,  o  che  comunque  sia  stato
          informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
          provvede,  se  del  caso,  a  dare  o   a   completare   la
          comunicazione o l'informazione ivi indicate. 
                1-ter. L'interrogatorio della  persona  in  stato  di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare. 
                2. Nel caso di assoluto impedimento,  il  giudice  ne
          da'  atto  con  decreto   motivato   e   il   termine   per
          l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data  in  cui  il
          giudice    riceve    comunicazione     della     cessazione
          dell'impedimento o comunque  accerta  la  cessazione  dello
          stesso. 
                3. Mediante l'interrogatorio  il  giudice  valuta  se
          permangono le condizioni di applicabilita'  e  le  esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono le condizioni, provvede,  a  norma  dell'articolo
          299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 
                4.  Ai  fini  di  quanto  previsto   dal   comma   3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  ha  obbligo  di   intervenire,   e'   dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto. 
                4 bis. Quando la misura cautelare e'  stata  disposta
          dalla corte di assise o dal  tribunale,  all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato. 
                5.  Per   gli   interrogatori   da   assumere   nella
          circoscrizione  di  altro  tribunale,  il  giudice   o   il
          presidente, nel caso  di  organo  collegiale,  qualora  non
          ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo. 
                6.  L'interrogatorio  della  persona  in   stato   di
          custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 128 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 128 (Udienza pubblica). - L'udienza in  cui  si
          discute la causa e' pubblica a  pena  di  nullita',  ma  il
          giudice che la dirige puo' disporre che si svolga  a  porte
          chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello  Stato,  di
          ordine pubblico o di buon costume. 
                Il giudice  esercita  i  poteri  di  polizia  per  il
          mantenimento dell'ordine e del decoro  e  puo'  allontanare
          chi contravviene alle sue prescrizioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 472, comma  3,  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse).  -
          1. - 2. Omissis. 
                3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento  o
          alcuni atti di esso si svolgano a porte  chiuse  quando  la
          pubblicita'  puo'  nuocere  alla  pubblica  igiene,  quando
          avvengono da parte del pubblico manifestazioni che  turbano
          il regolare svolgimento  delle  udienze  ovvero  quando  e'
          necessario salvaguardare la sicurezza  di  testimoni  o  di
          imputati. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 146-bis delle norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271: 
                «Art.  146-bis  (Partecipazione  al  dibattimento   a
          distanza). - 1.  La  persona  che  si  trova  in  stato  di
          detenzione per taluno dei  delitti  indicati  nell'articolo
          51,  comma  3-bis,  nonche'  nell'articolo  407,  comma  2,
          lettera a), numero 4), del  codice,  partecipa  a  distanza
          alle udienze  dibattimentali  dei  processi  nei  quali  e'
          imputata, anche  relativi  a  reati  per  i  quali  sia  in
          liberta'. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali  e
          alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale
          testimone. 
                1-bis. La persona ammessa a  programmi  o  misure  di
          protezione, comprese quelle di tipo urgente o  provvisorio,
          partecipa  a  distanza  alle  udienze  dibattimentali   dei
          processi nei quali e' imputata. 
                1-ter. Ad esclusione  del  caso  in  cui  sono  state
          applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della  legge
          26 luglio 1975, n.  354,  e  successive  modificazioni,  il
          giudice  puo'  disporre  con  decreto  motivato,  anche  su
          istanza di parte, la presenza alle  udienze  delle  persone
          indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo  qualora
          lo ritenga necessario. 
                1-quater. Fuori dei  casi  previsti  dai  commi  1  e
          1-bis, il giudice puo' disporre  con  decreto  motivato  la
          partecipazione a distanza anche quando  sussistano  ragioni
          di sicurezza, qualora il dibattimento  sia  di  particolare
          complessita' e  sia  necessario  evitare  ritardi  nel  suo
          svolgimento,   ovvero   quando   si   deve   assumere    la
          testimonianza di persona a qualunque  titolo  in  stato  di
          detenzione presso un istituto penitenziario. 
                2. Il presidente  del  tribunale  o  della  corte  di
          assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice
          nel  corso  del  dibattimento,   da'   comunicazione   alle
          autorita' competenti nonche'  alle  parti  e  ai  difensori
          della partecipazione al dibattimento a distanza. 
                3. Quando e' disposta la partecipazione  a  distanza,
          e' attivato  un  collegamento  audiovisivo  tra  l'aula  di
          udienza e il luogo della custodia, con  modalita'  tali  da
          assicurare   la   contestuale,   effettiva   e    reciproca
          visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
          la possibilita' di udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il
          provvedimento e' adottato nei confronti  di  piu'  imputati
          che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di  detenzione
          in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con
          il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 
                4. E' sempre consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
                4-bis. In tutti i processi nei quali si  procede  con
          il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi  precedenti,
          il giudice, su istanza, puo' consentire alle altre parti  e
          ai loro difensori di  intervenire  a  distanza  assumendosi
          l'onere dei costi del collegamento. 
                5.  Il  luogo   dove   l'imputato   si   collega   in
          audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 
                6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
          udienza designato dal giudice o, in caso  di  urgenza,  dal
          presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato  e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  altresi'  della
          osservanza delle disposizioni di  cui  al  comma  3  ed  al
          secondo periodo del comma 4 nonche', se ha  luogo  l'esame,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, l'imputato ed il  suo  difensore.  Durante  il
          tempo del dibattimento in  cui  non  si  procede  ad  esame
          dell'imputato  il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,   il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un  ufficiale
          di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non  svolgono,
          ne'  hanno  svolto,  attivita'  di  investigazione   o   di
          protezione con riferimento all'imputato o ai  fatti  a  lui
          riferiti.   Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario    o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'articolo 136 del codice. 
                7. Se nel dibattimento occorre procedere a  confronto
          o ricognizione dell'imputato o ad altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 284 del
          codice di procedura penale: 
                «Art.  284  (Arresti  domiciliari).  -  1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell' articolo 483 del codice  di
          procedura penale: 
                «Art.  483   (Sottoscrizione   e   trascrizione   del
          verbale). - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la
          chiusura del dibattimento, il  verbale,  sottoscritto  alla
          fine di ogni  foglio  dal  pubblico  ufficiale  che  lo  ha
          redatto, e` presentato al presidente per l'apposizione  del
          visto. 
                2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i  nastri
          impressi con i caratteri della stenotipia  sono  trascritti
          in  caratteri  comuni  non  oltre  tre  giorni  dalla  loro
          formazione. 
                3. I  verbali  e  le  trascrizioni  sono  acclusi  al
          fascicolo per il dibattimento.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 392, 441 e 523 del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 392 (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle  indagini
          preliminari il pubblico ministero e la  persona  sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio: 
                  a)  all'assunzione  della  testimonianza   di   una
          persona, quando vi e' fondato motivo  di  ritenere  che  la
          stessa non potra' essere  esaminata  nel  dibattimento  per
          infermita' o altro grave impedimento; 
                  b) all'assunzione di una testimonianza quando,  per
          elementi concreti e specifici,  vi  e'  fondato  motivo  di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta o promessa di denaro o di altra utilita'  affinche'
          non deponga o deponga il falso; 
                  c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
          su fatti concernenti la responsabilita'  di  altri,  quando
          ricorre una delle circostanze previste dalle lettere  a)  e
          b); 
                  d) all'esame delle persone  indicate  nell'articolo
          210, quando ricorre una delle  circostanze  previste  dalle
          lettere a) e b) e all'esame dei testimoni di giustizia; 
                  e) al confronto tra persone che in altro  incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b); 
                  f) a una perizia o a un esperimento giudiziale,  se
          la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile; 
                  g) a una ricognizione, quando  particolari  ragioni
          di  urgenza  non   consentono   di   rinviare   l'atto   al
          dibattimento. 
                1-bis. Nei procedimenti per i  delitti  di  cui  agli
          articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche  se
          relativi al  materiale  pornografico  di  cui  all'articolo
          600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
          609-quinquies,  609-octies,  609-undecies  e  612-bis   del
          codice penale il pubblico  ministero,  anche  su  richiesta
          della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
          possono chiedere che si proceda  con  incidente  probatorio
          all'assunzione della  testimonianza  di  persona  minorenne
          ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di  fuori
          delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
          persona  offesa  versa   in   condizione   di   particolare
          vulnerabilita', il pubblico ministero, anche  su  richiesta
          della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
          chiedere  che   si   proceda   con   incidente   probatorio
          all'assunzione della sua testimonianza. 
                2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse disposta nel dibattimento,  ne  potrebbe  determinare
          una sospensione superiore  a  sessanta  giorni  ovvero  che
          comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
          vivente previsti dall'articolo 224-bis.» 
                «Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1.
          Nel   giudizio   abbreviato   si   osservano,   in   quanto
          applicabili,  le  disposizioni   previste   per   l'udienza
          preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e
          423. 
                2. La costituzione di parte civile  intervenuta  dopo
          la  conoscenza  dell'ordinanza  che  dispone  il   giudizio
          abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato. 
                3. Il giudizio abbreviato  si  svolge  in  camera  di
          consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga  in
          pubblica  udienza  quando  ne  fanno  richiesta  tutti  gli
          imputati. 
                4. Se la parte civile non accetta il rito  abbreviato
          non si applica la  disposizione  di  cui  all'articolo  75,
          comma 3. 
                5. Quando il giudice ritiene di  non  poter  decidere
          allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi
          necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso
          l'applicabilita' dell'articolo 423. 
                6. All'assunzione delle prove di cui al comma  5  del
          presente articolo e all'articolo 438, comma 5,  si  procede
          nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.» 
                «Art.  523  (Svolgimento  della  discussione).  -  1.
          Esaurita l' assunzione delle prove, il pubblico ministero e
          successivamente  i  difensori  della  parte   civile,   del
          responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
          la pena pecuniaria e dell'imputato formulano  e  illustrano
          le rispettive conclusioni , anche in  ordine  alle  ipotesi
          previste dall'articolo 533, comma 3 bis. 
                2. La parte civile presenta conclusioni scritte,  che
          devono comprendere, quando sia  richiesto  il  risarcimento
          dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. 
                3. Il presidente dirige la  discussione  e  impedisce
          ogni divagazione, ripetizione e interruzione. 
                4. Il pubblico ministero e i  difensori  delle  parti
          private possono replicare; la replica e` ammessa  una  sola
          volta e  deve  essere  contenuta  nei  limiti  strettamente
          necessari per la confutazione degli argomenti avversari. 
                5. In ogni caso  l'imputato  e  il  difensore  devono
          avere, a pena di nullita`,  la  parola  per  ultimi  se  la
          domandano. 
                6. La discussione  non  puo`  essere  interrotta  per
          l'assunzione di nuove prove, se non  in  caso  di  assoluta
          necessita`. Se questa si verifica, il  giudice  provvede  a
          norma dell'articolo 507.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 711 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 711 (Separazione consensuale). -  Nel  caso  di
          separazione consensuale previsto  nell'  articolo  158  del
          codice civile, il presidente,  su  ricorso  di  entrambi  i
          coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare
          di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708. 
                Se il ricorso e' presentato da uno solo dei  coniugi,
          si applica l'articolo 706 ultimo comma. 
                Se la conciliazione  non  riesce,  si  da'  atto  nel
          processo verbale del consenso dei coniugi alla  separazione
          e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. 
                La separazione  consensuale  acquista  efficacia  con
          l'omologazione del tribunale, il quale provvede  in  camera
          di consiglio su relazione del presidente. 
                Le  condizioni  della  separazione  consensuale  sono
          modificabili a norma dell'articolo precedente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  1°
          dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di  scioglimento
          del matrimonio): 
                «Art. 9  (Revisione  delle  disposizioni  concernenti
          l'affidamento dei figli,  la  misura  e  la  modalita'  dei
          contributi). - 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi
          dopo  la  sentenza  che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la
          cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il
          tribunale, in camera di consiglio e,  per  i  provvedimenti
          relativi ai  figli,  con  la  partecipazione  del  pubblico
          ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
          delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
          quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
          da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 
                2. In caso di morte dell'ex coniuge e in  assenza  di
          un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
          reversibilita', il  coniuge  rispetto  al  quale  e'  stata
          pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato  a
          nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno  ai  sensi
          dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
          rapporto da cui trae origine il  trattamento  pensionistico
          sia anteriore alla sentenza. 
                3. Qualora esista  un  coniuge  superstite  avente  i
          requisiti per la  pensione  di  reversibilita',  una  quota
          della pensione e degli altri assegni a questi spettanti  e'
          attribuita dal tribunale, tenendo conto  della  durata  del
          rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
          la sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti
          civili del matrimonio e che sia  titolare  dell'assegno  di
          cui all'art. 5. Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu'
          persone, il tribunale provvede a  ripartire  fra  tutti  la
          pensione e gli altri assegni, nonche'  a  ripartire  tra  i
          restanti le quote  attribuite  a  chi  sia  successivamente
          morto o passato a nuove nozze. 
                4.  Restano  fermi,  nei   limiti   stabiliti   dalla
          legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
          o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'. 
                5. Alle domande giudiziali dirette  al  conseguimento
          della pensione di reversibilita' o di parte  di  essa  deve
          essere allegato un atto notorio, ai  sensi  della  legge  4
          gennaio 1968, n. 15 dal quale risultino  tutti  gli  aventi
          diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la  domanda
          non pregiudica la tutela, nei  confronti  dei  beneficiari,
          degli   aventi   diritto   pretermessi,   salva    comunque
          l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
          mendaci.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  127  e  614  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e`  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e` privo di difensore,  l'avviso  e`  dato  a
          quello di ufficio. 
                2. Fino a cinque giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
                3  .Il  pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso nonche` i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e` detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere  sentito  prima  del  giorno  dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
                4. L'udienza e` rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
                5. Le disposizioni dei commi 1,3 e 4 sono previste  a
          pena di nullita`. 
                6.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. 
                7. Il giudice provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione . 
                8.   Il    ricorso    non    sospende    l'esecuzione
          dell'ordinanza, a meno  che  il  giudice  che  l'ha  emessa
          disponga diversamente con decreto motivato . 
                9.  L'inammissibilita`  dell'atto  introduttivo   del
          procedimento e` dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita` di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
                10. Il verbale di udienza e`  redatto  di  regola  in
          forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2." 
                «Art. 614 (Dibattimento). - 1. Le  norme  concernenti
          la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze  e
          la direzione della discussione nei giudizi di  primo  e  di
          secondo  grado  si  osservano   davanti   alla   corte   di
          cassazione, in quanto siano applicabili. 
                2. Le parti private possono comparire per  mezzo  dei
          loro difensori. 
                3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla
          verifica della costituzione delle parti e della regolarita'
          degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente
          o un consigliere da lui  delegato  fa  la  relazione  della
          causa. 
                4. Dopo la requisitoria  del  pubblico  ministero,  i
          difensori della  parte  civile,  del  responsabile  civile,
          della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
          dell'imputato espongono nell'ordine  le  loro  difese.  Non
          sono ammesse repliche.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  613  e  615  del
          codice di procedura penale: 
                «Art. 613 (Difensori). - 1.  L'atto  di  ricorso,  le
          memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena
          di  inammissibilita',  da  difensori   iscritti   nell'albo
          speciale della corte  di  cassazione.  Davanti  alla  corte
          medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 
                2.  Per  tutti  gli  atti   che   si   compiono   nel
          procedimento davanti alla corte, il domicilio  delle  parti
          e' presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal
          comma 4. Il difensore e' nominato per la  proposizione  del
          ricorso  o  successivamente;  in  mancanza  di  nomina   il
          difensore e' quello che ha assistito la  parte  nell'ultimo
          giudizio, purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1. 
                3. Se l'imputato e' privo del difensore  di  fiducia,
          il presidente del collegio provvede a  norma  dell'articolo
          97. 
                4. Gli avvisi che devono  essere  dati  al  difensore
          sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da
          difensore di fiducia. 
                5. Quando il ricorso concerne gli  interessi  civili,
          il presidente, se la  parte  ne  fa  richiesta,  nomina  un
          difensore  secondo  le  norme  sul   patrocinio   dei   non
          abbienti.» 
                «Art. 615 (Deliberazione e pubblicazione).  -  1.  La
          corte di cassazione  delibera  la  sentenza  in  camera  di
          consiglio subito dopo terminata la pubblica  udienza  salvo
          che,  per  la  molteplicita'  o  per   l'importanza   delle
          questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile
          differire la deliberazione ad altra  udienza  prossima.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli
          articoli 527 e 546. 
                2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622  e
          623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 
                3. La sentenza e' pubblicata in udienza  subito  dopo
          la deliberazione, mediante lettura  del  dispositivo  fatta
          dal presidente o da un consigliere da lui delegato. 
                4.   Prima   della   lettura,   il   dispositivo   e'
          sottoscritto dal presidente.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 374,  375,  378  e
          379 del codice di procedura civile: 
                «Art. 374 (Pronuncia a sezioni  unite).  -  La  Corte
          pronuncia a sezioni unite  nei  casi  previsti  nel  n.  1)
          dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che
          nei casi di impugnazione delle decisioni del  Consiglio  di
          Stato e della Corte  dei  conti,  il  ricorso  puo'  essere
          assegnato alle sezioni  semplici,  se  sulla  questione  di
          giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le  sezioni
          unite. 
                Inoltre il primo  presidente  puo'  disporre  che  la
          Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi  che  presentano
          una questione di diritto  gia'  decisa  in  senso  difforme
          dalle sezioni semplici, e  su  quelli  che  presentano  una
          questione di massima di particolare importanza. 
                Se la sezione semplice ritiene di non condividere  il
          principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette
          a queste ultime, con ordinanza motivata, la  decisione  del
          ricorso. 
                In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a  sezione
          semplice.» 
                «Art. 375 (Pronuncia in camera di  consiglio).  -  La
          Corte,  sia  a  sezioni  unite  che  a  sezione   semplice,
          pronuncia con  ordinanza  in  camera  di  consiglio  quando
          riconosce di dovere: 
                  1)  dichiarare   l'inammissibilita'   del   ricorso
          principale e di quello incidentale eventualmente  proposto,
          anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360; 
                  2) - 3); 
                  4) pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento  di
          competenza e di giurisdizione; 
                  5) accogliere o rigettare il ricorso  principale  e
          l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza  o
          infondatezza. 
                La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza
          in camera di consiglio in ogni altro  caso,  salvo  che  la
          trattazione in pubblica udienza sia  resa  opportuna  dalla
          particolare rilevanza  della  questione  di  diritto  sulla
          quale deve pronunciare, ovvero che  il  ricorso  sia  stato
          rimesso dall'apposita sezione di cui  all'articolo  376  in
          esito alla camera di  consiglio  che  non  ha  definito  il
          giudizio.» 
                «Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le  parti
          possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre
          cinque giorni prima dell'udienza.» 
                «Art. 379 (Discussione). -  All'udienza  il  relatore
          riferisce i fatti rilevanti per la decisione  del  ricorso,
          il contenuto del provvedimento impugnato e,  in  riassunto,
          se non vi e' discussione delle parti, i motivi del  ricorso
          e del controricorso. 
                Dopo la relazione il presidente  invita  il  pubblico
          ministero a esporre oralmente le sue  conclusioni  motivate
          e, quindi, i difensori  delle  parti  a  svolgere  le  loro
          difese. 
                Non sono ammesse repliche.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 475 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 475  (Spedizione  in  forma  esecutiva).  -  Le
          sentenze   e   gli   altri   provvedimenti   dell'autorita'
          giudiziaria e gli  atti  ricevuti  da  notaio  o  da  altro
          pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione
          forzata, debbono essere  muniti  della  formula  esecutiva,
          salvo che la legge disponga altrimenti. 
                La spedizione del  titolo  in  forma  esecutiva  puo'
          farsi  soltanto  alla  parte  a  favore  della   quale   fu
          pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione,  o
          ai suoi successori, con indicazione in calce della  persona
          alla quale e' spedita. 
                La   spedizione   in   forma    esecutiva    consiste
          nell'intestazione "REPUBBLICA  ITALIANA  -  IN  NOME  DELLA
          LEGGE" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio
          o altro pubblico ufficiale, sull'originale o  sulla  copia,
          della seguente formula: 
                  "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
          siano  richiesti  e  a  chiunque  spetti,  di   mettere   a
          esecuzione il presente titolo,  al  pubblico  ministero  di
          darvi assistenza, e  a  tutti  gli  ufficiali  della  forza
          pubblica  di  concorrervi,  quando  ne   siano   legalmente
          richiesti.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 24  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 24 (Firma digitale). - 1. Omissis. 
                2.  L'apposizione  di  firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   153   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: 
                «Art. 153  (Rilascio  del  titolo  esecutivo).  -  Il
          cancelliere rilascia la copia in forma  esecutiva  a  norma
          dell'articolo 475  del  codice  quando  la  sentenza  o  il
          provvedimento del giudice e' formalmente perfetto. La copia
          deve essere munita del sigillo della cancelleria. 
                La copia in forma esecutiva degli  atti  ricevuti  da
          notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del
          sigillo del  notaio  o  dell'ufficio  al  quale  appartiene
          l'ufficiale pubblico.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16-undecies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
                «Art.  16-undecies  (Modalita'  dell'attestazione  di
          conformita'). - 1.  Quando  l'attestazione  di  conformita'
          prevista dalle disposizioni  della  presente  sezione,  dal
          codice di procedura civile e dalla legge 21  gennaio  1994,
          n. 53, si riferisce ad una copia analogica,  l'attestazione
          stessa e' apposta in calce o a margine  della  copia  o  su
          foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla
          medesima. 
                2. Quando l'attestazione di conformita' si  riferisce
          ad una copia informatica, l'attestazione stessa e'  apposta
          nel medesimo documento informatico. 
                3. Nel caso previsto dal comma 2,  l'attestazione  di
          conformita' puo'  alternativamente  essere  apposta  su  un
          documento informatico  separato  e  l'individuazione  della
          copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente  secondo  le
          modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della  giustizia.  Se  la  copia  informatica  e'
          destinata alla notifica, l'attestazione di  conformita'  e'
          inserita nella relazione di notificazione. 
                3-bis. I  soggetti  di  cui  all'articolo  16-decies,
          comma  1,  che  compiono  le  attestazioni  di  conformita'
          previste dalle disposizioni  della  presente  sezione,  dal
          codice di procedura civile e dalla legge 21  gennaio  1994,
          n.  53,  sono  considerati  pubblici  ufficiali   ad   ogni
          effetto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 23 febbraio  2006,  n.  109  (Disciplina  degli
          illeciti  disciplinari  dei  magistrati,   delle   relative
          sanzioni e della  procedura  per  la  loro  applicabilita',
          nonche'   modifica   della   disciplina    in    tema    di
          incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento  di
          ufficio dei magistrati, a Norma dell'articolo 1,  comma  1,
          lettera f), della Legge 25 luglio 2005, n. 150): 
                «Art. 18 (Discussione nel giudizio  disciplinare).  -
          1. Nella discussione  orale  un  componente  della  sezione
          disciplinare del  Consiglio  superiore  della  magistratura
          nominato dal presidente svolge la relazione.  [Il  delegato
          del  Ministro  della  giustizia  puo'  presentare  memorie,
          esaminare  testi,  consulenti  e   periti   e   interrogare
          l'incolpato.] 
                2. L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su
          richiesta  di  una  delle  parti,  puo'  disporre  che   la
          discussione si svolga a porte chiuse se ricorrono  esigenze
          di tutela della credibilita'  della  funzione  giudiziaria,
          con riferimento ai  fatti  contestati  ed  all'ufficio  che
          l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela  del  diritto
          dei terzi. 
                3. La sezione disciplinare puo': 
                  a) assumere, anche d'ufficio, tutte  le  prove  che
          ritiene utili; 
                  b) disporre o consentire  la  lettura  di  rapporti
          dell'Ispettorato generale del  Ministero  della  giustizia,
          dei consigli giudiziari e dei dirigenti  degli  uffici,  la
          lettura di atti dei fascicoli personali nonche' delle prove
          acquisite nel corso delle indagini; 
                  c) consentire l'esibizione di  documenti  da  parte
          del pubblico ministero, dell'incolpato e del  delegato  del
          Ministro della giustizia. 
                4. Si osservano, in quanto compatibili, le norme  del
          codice di  procedura  penale  sul  dibattimento,  eccezione
          fatta per  quelle  che  comportano  l'esercizio  di  poteri
          coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni,  dei
          periti e degli  interpreti.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 133 del codice di procedura penale. 
                5. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e
          384 del codice penale.». 
               - Si riporta l'Allegato 1 del decreto-legge 30  luglio
          2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          settembre 2020, n. 124  (Misure  urgenti  connesse  con  la
          scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
          COVID-19 deliberata il 31 gennaio  2020  e  disciplina  del
          rinnovo degli incarichi di direzione di organi del  Sistema
          di informazione per la sicurezza  della  Repubblica),  come
          modificato dalla presente legge: 
 
              «Allegato 1 Disposizioni legislative oggetto di proroga 
                                                (articolo 1, comma 3) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 190 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di  spese  di  giustizia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 190 (R) - (Determinazione delle regole tecniche
          telematiche). - 1. Con decreto dirigenziale  del  Ministero
          della  giustizia,  di  concerto  con  la   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento per  l'innovazione  e
          le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono stabilite, tenendo conto del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  123,  le  regole
          tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura. 
              1-bis. Nel  processo  amministrativo  le  modalita'  di
          pagamento telematico  dei  diritti  di  copia  sono  quelle
          previste nelle forme e con le modalita' disciplinate  dalle
          regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
          decreto del Presidente del Consiglio di Stato.».