Art. 23 bis 
 
Disposizioni per la decisione  dei  giudizi  penali  di  appello  nel
  periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la
decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la
corte di appello procede in camera di  consiglio  senza  l'intervento
del pubblico ministero e dei difensori, salvo  che  una  delle  parti
private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale
o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire. 
  2.  Entro  il  decimo  giorno  precedente  l'udienza,  il  pubblico
ministero  formula  le  sue  conclusioni  con  atto  trasmesso   alla
cancelleria della corte  di  appello  per  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
o a mezzo dei sistemi che sono resi  disponibili  e  individuati  con
provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati. La cancelleria invia l'atto  immediatamente,  per  via
telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che,  entro  il
quinto  giorno   antecedente   l'udienza,   possono   presentare   le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della  corte
di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente
decreto. 
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le  modalita'
di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo  della  decisione  e'
comunicato alle parti. 
  4. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto  dal
pubblico ministero o dal difensore entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni  liberi  prima  dell'udienza  ed  e'  trasmessa  alla
cancelleria  della  corte  di  appello   attraverso   i   canali   di
comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti  dal
comma 2. Entro  lo  stesso  termine  perentorio  e  con  le  medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta  di
partecipare all'udienza. 
  5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali  l'udienza  per  il  giudizio  di  appello  e'
fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei  procedimenti
nei quali l'udienza e' fissata tra  il  sedicesimo  e  il  trentesimo
giorno dalla data del 9 novembre 2020, la  richiesta  di  discussione
orale o di  partecipazione  dell'imputato  all'udienza  e'  formulata
entro il termine perentorio  di  cinque  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10  e
27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  e  all'articolo
310  del  codice  di  procedura  penale.  In  quest'ultimo  caso,  la
richiesta di  discussione  orale  di  cui  al  comma  4  deve  essere
formulata entro il termine perentorio di cinque giorni  liberi  prima
dell'udienza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 23. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 16 (Biglietti di cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica). - 1. - 3. Omissis. 
                4. Nei procedimenti civili e  in  quelli  davanti  al
          Consiglio nazionale forense  in  sede  giurisdizionale,  le
          comunicazioni e le notificazioni a cura  della  cancelleria
          sono   effettuate   esclusivamente   per   via   telematica
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi o comunque accessibili  alle  pubbliche
          amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. Allo  stesso  modo  si
          procede   per   le   notificazioni   a   persona    diversa
          dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
          150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura  penale.  La
          relazione di notificazione e' redatta in  forma  automatica
          dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  10  e  27  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          Leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.
          136): 
                «Art. 10 (Impugnazioni). - 1.  Il  procuratore  della
          Repubblica, il procuratore  generale  presso  la  corte  di
          appello e l'interessato e il suo difensore  hanno  facolta'
          di proporre ricorso alla  corte  d'appello,  anche  per  il
          merito. 
                1-bis.  Il  procuratore   della   Repubblica,   senza
          ritardo, trasmette  il  proprio  fascicolo  al  procuratore
          generale presso la  corte  di  appello  competente  per  il
          giudizio di secondo grado. Al termine del  procedimento  di
          primo grado,  il  procuratore  della  Repubblica  forma  un
          fascicolo nel quale vengono  raccolti  tutti  gli  elementi
          investigativi e probatori eventualmente  sopravvenuti  dopo
          la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel  predetto
          fascicolo sono portati immediatamente  a  conoscenza  delle
          parti, mediante deposito nella segreteria  del  procuratore
          generale. 
                2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere
          proposto  entro  dieci  giorni  dalla   comunicazione   del
          provvedimento. La corte  d'appello  provvede,  con  decreto
          motivato,  entro  trenta  giorni  dalla  proposizione   del
          ricorso.  L'udienza  si  svolge  senza  la   presenza   del
          pubblico. Il presidente  dispone  che  il  procedimento  si
          svolga in pubblica udienza quando l'interessato  ne  faccia
          richiesta. 
                2-bis. La corte di  appello  annulla  il  decreto  di
          primo  grado  qualora  riconosca  che  il   tribunale   era
          incompetente territorialmente e  l'incompetenza  sia  stata
          riproposta  nei  motivi  di  impugnazione   e   ordina   la
          trasmissione degli atti  al  procuratore  della  Repubblica
          competente; la declaratoria  di  incompetenza  non  produce
          l'inefficacia degli elementi  gia'  acquisiti.  Si  applica
          l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo. 
                2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis  si  applicano
          anche qualora la proposta sia stata  avanzata  da  soggetti
          non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione  sia
          stata riproposta nei motivi di impugnazione. 
                2-quater. In caso di conferma del decreto  impugnato,
          la corte di appello pone a carico della parte  privata  che
          ha  proposto  l'impugnazione  il  pagamento   delle   spese
          processuali. 
                3. Avverso  il  decreto  della  corte  d'appello,  e'
          ammesso ricorso in cassazione per violazione di  legge,  da
          parte del pubblico ministero e dell'interessato e  del  suo
          difensore, entro  dieci  giorni.  La  Corte  di  cassazione
          provvede, in camera di consiglio, entro trenta  giorni  dal
          ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
                3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano
          le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove  ricorrano  le
          ipotesi ivi previste. 
                4. Salvo quando e' stabilito  nel  presente  decreto,
          per  la  proposizione  e  la  decisione  dei  ricorsi,   si
          osservano in quanto applicabili, le  norme  del  codice  di
          procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione
          dei  ricorsi  relativi  all'applicazione  delle  misure  di
          sicurezza.» 
                «Art. 27  (Comunicazioni  e  impugnazioni).  -  1.  I
          provvedimenti con i quali il tribunale dispone la  confisca
          dei beni  sequestrati,  l'applicazione,  il  diniego  o  la
          revoca  del  sequestro,  il  rigetto  della  richiesta   di
          confisca  anche  qualora  non  sia  stato   precedentemente
          disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione
          o  la  liberazione  delle  garanzie  o  la  confisca  della
          cauzione o l'esecuzione sui  beni  costituiti  in  garanzia
          sono  comunicati  senza  indugio  al  procuratore  generale
          presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica
          e agli interessati. 
                2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti  si
          applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo  10.  I
          provvedimenti  che  dispongono   la   confisca   dei   beni
          sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione  sui
          beni costituiti in  garanzia  diventano  esecutivi  con  la
          definitivita' delle relative pronunce. 
                3. I provvedimenti del tribunale  che  dispongono  la
          revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni  dopo
          la  comunicazione  alle  parti,  salvo  che   il   pubblico
          ministero, entro tale termine,  ne  chieda  la  sospensione
          alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci
          giorni dalla sua presentazione non accoglie  la  richiesta,
          il   provvedimento   diventa   esecutivo;   altrimenti   la
          esecutivita' resta sospesa fino a quando  nel  procedimento
          di prevenzione  sia  intervenuta  pronuncia  definitiva  in
          ordine al sequestro. Il provvedimento che,  accogliendo  la
          richiesta del pubblico ministero,  sospende  l'esecutivita'
          puo' essere  in  ogni  momento  revocato  dal  giudice  che
          procede. 
                3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in
          riforma del  decreto  di  confisca  emesso  dal  tribunale,
          dispongono la  revoca  del  sequestro  divengono  esecutivi
          dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
          procuratore generale, entro  tale  termine,  ne  chieda  la
          sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se
          la corte entro dieci giorni  dalla  sua  presentazione  non
          accoglie la richiesta, il provvedimento diventa  esecutivo;
          altrimenti l'esecutivita' resta sospesa fino a  quando  nel
          procedimento  di  prevenzione  sia  intervenuta   pronuncia
          definitiva. 
                4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso  il
          giudice investito del  gravame  da'  immediata  notizia  al
          tribunale   che   ha   emesso   il   provvedimento    della
          definitivita' della pronuncia. 
                5. Dopo l'esercizio  dell'azione  di  prevenzione,  e
          comunque quando il pubblico  ministero  lo  autorizza,  gli
          esiti  delle  indagini  patrimoniali  sono   trasmessi   al
          competente nucleo di polizia tributaria  della  Guardia  di
          Finanza a fini fiscali. 
                6. In caso di appello, il provvedimento  di  confisca
          perde efficacia se la  corte  d'appello  non  si  pronuncia
          entro un anno e sei  mesi  dal  deposito  del  ricorso.  Si
          applica l'articolo 24, comma 2. 
                6-bis.  Nel  caso  di  annullamento  del  decreto  di
          confisca con rinvio al tribunale,  anche  ove  disposto  ai
          sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il  termine
          previsto dal comma 2 dell'articolo  24  decorre  nuovamente
          dalla  ricezione  degli  atti  presso  la  cancelleria  del
          tribunale stesso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 310 del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 310 (Appello). - 1.  Fuori  dei  casi  previsti
          dall'articolo  309,  comma  1,   il   pubblico   ministero,
          l'imputato e il  suo  difensore  possono  proporre  appello
          contro  le  ordinanze  in  materia  di   misure   cautelari
          personali, enunciandone contestualmente i motivi. 
                2. Si osservano le  disposizioni  dell'articolo  309,
          commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente che, entro  il  giorno
          successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata  e
          gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
          al tribunale si svolge in camera di consiglio  nelle  forme
          previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli
          atti restano depositati in cancelleria con facolta' per  il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia.  Il  tribunale
          decide entro venti giorni dalla ricezione  degli  atti  con
          ordinanza depositata in  cancelleria  entro  trenta  giorni
          dalla decisione.  L'ordinanza  del  tribunale  deve  essere
          depositata  in  cancelleria  entro  trenta   giorni   dalla
          decisione salvi i casi in cui la stesura della  motivazione
          sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati
          o la gravita' delle imputazioni. In tali casi,  il  giudice
          puo' indicare nel dispositivo un termine  piu'  lungo,  non
          eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno  da  quello
          della decisione. 
                3. L'esecuzione  della  decisione  con  la  quale  il
          tribunale, accogliendo l'appello  del  pubblico  ministero,
          dispone una misura cautelare  e'  sospesa  fino  a  che  la
          decisione non sia divenuta definitiva.».