Art. 23 ter 
 
Disposizioni sulla sospensione del corso  della  prescrizione  e  dei
  termini di custodia  cautelare  nei  procedimenti  penali,  nonche'
  sulla sospensione dei termini  nel  procedimento  disciplinare  nei
  confronti dei magistrati, nel periodo di  emergenza  epidemiologica
  da COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine
di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  i
giudizi penali sono sospesi durante il  tempo  in  cui  l'udienza  e'
rinviata per l'assenza del testimone,  del  consulente  tecnico,  del
perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali  siano  stati
citati a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di  tempo
sono sospesi  il  corso  della  prescrizione  e  i  termini  previsti
dall'articolo 303 del codice di procedura penale. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non puo' essere  differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla  prevedibile  cessazione
delle restrizioni ai movimenti, dovendosi  avere  riguardo,  in  caso
contrario, agli effetti della  durata  della  sospensione  del  corso
della prescrizione e  dei  termini  previsti  dall'articolo  303  del
codice di procedura penale, al tempo della restrizione  aumentato  di
sessanta giorni. 
  3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura penale, salvo che per  il  limite  relativo  alla
durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene  conto  dei
periodi di sospensione di cui al comma 1. 
  4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2  e  6,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e' sospeso  durante  il
tempo in cui il procedimento disciplinare e' rinviato  per  l'assenza
del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra  persona
citata a comparire per esigenze di acquisizione della  prova,  quando
l'assenza e' giustificata  dalle  restrizioni  ai  movimenti  imposte
dall'obbligo  di  quarantena  o  dalla  sottoposizione  a  isolamento
fiduciario  in  conseguenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul
territorio  nazionale  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
attuative dettate  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro della salute. Agli effetti della durata della
sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge  25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio 2020, n. 35, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 23. 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 303 e  304,  comma
          6, del codice di procedura penale: 
                «Art. 303 (Termini di durata massima  della  custodia
          cautelare). - 1.  La  custodia  cautelare  perde  efficacia
          quando: 
                  a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi  i
          seguenti  termini   senza   che   sia   stato   emesso   il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato   ai   sensi
          dell'articolo 438, ovvero senza che sia  stata  pronunciata
          la sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti: 
                    1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3); 
                    3) un anno, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  la
          pena della reclusione non inferiore  nel  massimo  a  venti
          anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
          comma 2, lettera a), sempre che  per  lo  stesso  la  legge
          preveda la pena della reclusione superiore  nel  massimo  a
          sei anni; 
                  b) dall'emissione del provvedimento che dispone  il
          giudizio o dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia
          sono decorsi  i  seguenti  termini,  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 
                    1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) un anno, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dal numero 1); 
                    3) un anno e sei mesi, quando si procede  per  un
          delitto  per  il  quale  la  legge   stabilisce   la   pena
          dell'ergastolo o la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a venti anni; 
                    3-bis) qualora si proceda per i  delitti  di  cui
          all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui  ai
          numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino  a  sei  mesi.  Tale
          termine e' imputato a quello della fase precedente ove  non
          completamente utilizzato, ovvero ai  termini  di  cui  alla
          lettera  d)  per  la  parte   eventualmente   residua.   In
          quest'ultimo caso i termini di cui  alla  lettera  d)  sono
          proporzionalmente ridotti; 
                  b-bis) dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti  termini
          senza che sia stata pronunciata  sentenza  di  condanna  ai
          sensi dell'articolo 442: 
                    1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                    2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          nel numero 1; 
                    3) nove mesi, quando si procede  per  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o
          la pena della reclusione  superiore  nel  massimo  a  venti
          anni; 
                  c) dalla pronuncia della sentenza  di  condanna  di
          primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 
                    1) nove mesi, se vi e' stata condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a tre anni; 
                    2) un anno, se vi e'  stata  condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a dieci anni; 
                    3) un anno e sei mesi, se vi  e'  stata  condanna
          alla pena dell'ergastolo o  della  reclusione  superiore  a
          dieci anni; 
                  d) dalla pronuncia della sentenza  di  condanna  in
          grado di appello  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
          custodia sono decorsi gli  stessi  termini  previsti  dalla
          lettera  c)  senza  che  sia  stata  pronunciata   sentenza
          irrevocabile di condanna, salve  le  ipotesi  di  cui  alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si  applica
          soltanto la disposizione del comma 4. 
                2. Nel caso in cui, a  seguito  di  annullamento  con
          rinvio da parte della  corte  di  cassazione  o  per  altra
          causa, il procedimento regredisca a una fase o a  un  grado
          di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad  altro  giudice,
          dalla data del provvedimento che dispone il regresso  o  il
          rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. 
                3. Nel caso di evasione  dell'imputato  sottoposto  a
          custodia  cautelare,  i  termini  previsti  dal   comma   1
          decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e  grado
          del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata  la
          custodia cautelare. 
                4. La durata complessiva  della  custodia  cautelare,
          considerate anche le proroghe previste  dall'articolo  305,
          non puo' superare i seguenti termini: 
                  a) due anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisca la pena della  reclusione  non
          superiore nei massimo a sei anni; 
                  b) quattro anni, quando si procede per  un  delitto
          per il quale la legge stabilisce la pena  della  reclusione
          non superiore  nel  massimo  a  venti  anni,  salvo  quanto
          previsto dalla lettera a); 
                  c) sei anni, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.» 
                «Art. 304 (Sospensione dei termini di durata  massima
          della custodia cautelare). - 1. - 5. Omissis. 
                6.  La  durata  della  custodia  cautelare  non  puo'
          comunque  superare   il   doppio   dei   termini   previsti
          dall'articolo 303, commi  1,  2  e  3  senza  tenere  conto
          dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
          lettera b),  numero  3-bis)  e  delle  eventuali  proroghe,
          nonche' degli eventuali termini residui della  fase  o  del
          grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni
          caso superare i  termini  aumentati  della  meta'  previsti
          dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu'  favorevole,  i
          due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il
          reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo  15
          del citato decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109: 
                «Art. 15 (Termini dell'azione disciplinare). -  1.  -
          1-bis. Omissis. 
                2. Entro due anni  dall'inizio  del  procedimento  il
          Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive
          di cui all'articolo 17, commi 2 e 6; entro due  anni  dalla
          richiesta, la sezione disciplinare del Consiglio  superiore
          della magistratura, nella composizione di cui  all'articolo
          4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si pronuncia. 
                3. - 5. Omissis. 
                6. Se la  sentenza  della  sezione  disciplinare  del
          Consiglio superiore  della  magistratura  e'  annullata  in
          tutto o in parte a seguito del ricorso per  cassazione,  il
          termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio  e'  di  un
          anno e decorre dalla data in  cui  vengono  restituiti  gli
          atti del procedimento dalla Corte di cassazione. 
                Omissis.».