Art. 23 quater 
 
Unita' ulteriori che concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
  finanza   pubblica   del   conto   economico   consolidato    delle
  amministrazioni pubbliche 
 
  1. Agli enti indicati nell'elenco 1 annesso al presente decreto, in
quanto unita' che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo  dei
conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al
regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2013,  concorrono  alla  determinazione  dei  saldi  di
finanza   pubblica   del   conto    economico    consolidato    delle
amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le  disposizioni
in materia di equilibrio dei  bilanci  e  sostenibilita'  del  debito
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,  nonche'  quelle
in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica. 
  2. All'articolo 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al  decreto  legislativo  26  agosto
2016, n. 174, dopo le parole: «operata dall'ISTAT» sono  aggiunte  le
seguenti: «, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale
sul contenimento della spesa pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento e  del
          Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema  europeo
          dei conti nazionali e  regionali  nell'Unione  europea,  e'
          pubblicato nella GU L 174 del 26 giugno 2013. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
          principio del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo
          81, sesto comma, della Costituzione): 
                «Art. 3. (Principio dell'equilibrio dei  bilanci).  -
          1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono  ad  assicurare
          l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo  97,  primo
          comma, della Costituzione. 
                2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
          di medio termine. 
                3. I documenti di  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del  periodo
          di  programmazione,   obiettivi   del   saldo   del   conto
          consolidato,   articolati   per   sottosettori,   tali   da
          assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di  medio
          termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento  a
          tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8.  Nei
          medesimi documenti sono indicate le misure da adottare  per
          conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. 
                4. Gli obiettivi  di  cui  al  comma  3  possono,  in
          conformita'  all'ordinamento  dell'Unione  europea,  tenere
          conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
          un  impatto  positivo  significativo  sulla  sostenibilita'
          delle finanze pubbliche. 
                5. L'equilibrio dei bilanci si  considera  conseguito
          quando il saldo strutturale, calcolato nel  primo  semestre
          dell'esercizio successivo a quello al quale  si  riferisce,
          soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 
                  a)  risulta  almeno  pari  all'obiettivo  di  medio
          termine  ovvero  evidenzia  uno  scostamento  dal  medesimo
          obiettivo inferiore  a  quello  indicato  dall'articolo  8,
          comma 1; 
                  b)   assicura   il   rispetto   del   percorso   di
          avvicinamento  all'obiettivo  di  medio  termine  nei  casi
          previsti  dagli  articoli  6  e  8  ovvero  evidenzia   uno
          scostamento  dal  medesimo  percorso  inferiore  a   quello
          indicato dall'articolo 8, comma 1.» 
                «Art. 4. (Sostenibilita' del debito pubblico).  -  1.
          Le amministrazioni pubbliche concorrono  ad  assicurare  la
          sostenibilita' del debito pubblico ai  sensi  dell'articolo
          97, primo comma, della Costituzione. 
                2. I documenti di  programmazione  finanziaria  e  di
          bilancio stabiliscono obiettivi relativi  al  rapporto  tra
          debito pubblico  e  prodotto  interno  lordo  coerenti  con
          quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea. 
                3. Qualora il rapporto tra il debito  pubblico  e  il
          prodotto interno lordo  superi  il  valore  di  riferimento
          definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in  sede  di
          definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
          si tiene conto della necessita' di garantire una  riduzione
          dell'eccedenza rispetto a tale valore in  coerenza  con  il
          criterio e la disciplina in materia  di  fattori  rilevanti
          previsti dal medesimo ordinamento. 
                4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
          6, non  e'  consentito  il  ricorso  all'indebitamento  per
          realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 dell'allegato  1
          al citato  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174
          (codice della giustizia contabile), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Allegato 1/11 
                Art. 11. (Sezioni riunite). - 1. Le  sezioni  riunite
          in  sede  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti,  quali
          articolazione  interna  della  medesima   Corte   in   sede
          d'appello,   sono   l'organo   che   assicura    l'uniforme
          interpretazione e la corretta applicazione delle  norme  di
          contabilita' pubblica e nelle altre materie sottoposte alla
          giurisdizione contabile. 
                2. Esse sono presiedute dal  Presidente  della  Corte
          dei  conti  o  da  uno  dei  presidenti   di   sezione   di
          coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati
          determinato all'inizio di ogni anno  dal  Presidente  della
          Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. 
                3.  Le  sezioni  riunite  in   sede   giurisdizionale
          decidono sui conflitti di competenza e sulle  questioni  di
          massima deferiti dalle sezioni  giurisdizionali  d'appello,
          dal Presidente della Corte dei conti,  ovvero  a  richiesta
          del procuratore generale. 
                4.  Le  sezioni  riunite  in   sede   giurisdizionale
          decidono altresi' sui regolamenti di competenza avverso  le
          ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non  decidono
          il merito  del  giudizio  e  avverso  i  provvedimenti  che
          dichiarino la sospensione del processo. 
                5.  Il  collegio  delle  sezioni  riunite   in   sede
          giurisdizionale e' composto, oltre che dal  presidente,  da
          sei  magistrati,  individuati  all'inizio  di  ogni   anno,
          preferibilmente tra quelli in servizio  presso  le  sezioni
          giurisdizionali  di  appello,   sulla   base   di   criteri
          predeterminati, mediante interpello. 
                6.  Le  sezioni  riunite  in  speciale  composizione,
          nell'esercizio della  propria  giurisdizione  esclusiva  in
          tema di contabilita' pubblica, decidono in unico grado  sui
          giudizi: 
                  a) in materia di piani di riequilibrio  degli  enti
          territoriali  e  ammissione  al  Fondo  di  rotazione   per
          assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali; 
                  b) in materia di ricognizione delle amministrazioni
          pubbliche    operata    dall'ISTAT,    ai     soli     fini
          dell'applicazione    della    normativa    nazionale    sul
          contenimento della spesa pubblica; 
                  c)  in  materia   di   certificazione   dei   costi
          dell'accordo    di    lavoro    presso    le     fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                  d) in materia di rendiconti dei  gruppi  consiliari
          dei consigli regionali; 
                  e) nelle materie di contabilita' pubblica, nel caso
          di  impugnazioni  conseguenti  alle   deliberazioni   delle
          sezioni regionali di controllo; 
                  f) nelle  materie  ulteriori,  ad  esse  attribuite
          dalla legge. 
                7. Il collegio  delle  sezioni  riunite  in  speciale
          composizione e' composto, oltre che dal presidente, da  sei
          magistrati,  in  pari  numero  tra  quelli  assegnati  alle
          sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni  di
          controllo, centrali e regionali, individuati sulla base  di
          criteri predeterminati, mediante interpello.».