Art. 24 
 
Disposizioni per la semplificazione delle attivita'  di  deposito  di
  atti,   documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo  221,  comma  11,  del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo  1
del  decreto  legge  25  marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  il  deposito  di
memorie,  documenti,  richieste  ed  istanze  indicate  dall'articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale  presso  gli  uffici
delle  procure  della  repubblica   presso   i   tribunali   avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal  portale  del  processo  penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della  giustizia  e
con le modalita'  stabilite  nel  medesimo  provvedimento,  anche  in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito   il   deposito   con   valore   legale   mediante   invio
dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro
generale degli  indirizzi  certificati  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al  periodo
precedente deve essere effettuato  presso  gli  indirizzi  PEC  degli
uffici giudiziari destinatari ed indicati in  apposito  provvedimento
del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati,
pubblicato nel  portale  dei  servizi  telematici.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche  relative  ai
formati degli atti e alla  sottoscrizione  digitale  e  le  ulteriori
modalita'  di  invio.  Quando  il  messaggio  di  posta   elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nel  provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui
al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante  l'invio
di piu' messaggi di posta elettronica  certificata.  Il  deposito  e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza. 
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del  comma  4,
il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici  giudiziari
provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad  inserire
l'atto nel fascicolo telematico.  Ai  fini  della  continuita'  della
tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel
predetto  fascicolo  di  copia  analogica  dell'atto   ricevuto   con
l'attestazione  della  data  di  ricezione  nella  casella  di  posta
elettronica  certificata  dell'ufficio  e   dell'intestazione   della
casella di posta elettronica certificata di provenienza. 
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge. 
  6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582,  comma  1,  e
583 del codice di procedura penale, quando  il  deposito  di  cui  al
comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma  di  documento
informatico  e'  sottoscritto  digitalmente  secondo   le   modalita'
indicate con il provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in  copia  informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita'
all'originale. 
  6-ter.  L'impugnazione  e'  trasmessa  tramite  posta   elettronica
certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
difensore a  quello  dell'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita'  e  nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non  si  applica  la
disposizione  di  cui  all'articolo  582,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
  6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono  proposti,  nei  termini
rispettivamente previsti, secondo le  modalita'  indicate  nei  commi
6-bis e 6-ter, con atto  in  formato  elettronico  trasmesso  tramite
posta elettronica certificata  dall'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  del  difensore  a  quello   dell'ufficio   del   giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 
  6-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6-bis,  6-ter  e
6-quater si applicano a tutti  gli  atti  di  impugnazione,  comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni  di  cui  agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.
Nel caso di richiesta di riesame o di  appello  contro  ordinanze  in
materia  di  misure  cautelari   personali   e   reali,   l'atto   di
impugnazione, in  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  6-ter,  e'
trasmesso  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   del
tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice  di  procedura
penale. 
  6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo  591  del  codice  di
procedura penale, nel caso di proposizione  dell'atto  ai  sensi  del
comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile: 
  a) quando l'atto di impugnazione non e'  sottoscritto  digitalmente
dal difensore; 
  b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma  6-bis
non sono sottoscritte  digitalmente  dal  difensore  per  conformita'
all'originale; 
  c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta  elettronica
certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi
certificati di cui al comma 4; 
  d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta  elettronica
certificata che non e' intestato al difensore; 
  e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di  posta  elettronica
certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale  dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso  di
richiesta di riesame o di appello  contro  ordinanze  in  materia  di
misure  cautelari  personali  e  reali,  a  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per  il  tribunale
di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale  dal
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati di cui al comma 4. 
  6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che  ha
emesso il provvedimento  impugnato  dichiara,  anche  d'ufficio,  con
ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione
del provvedimento impugnato. 
  6-octies. Le disposizioni  del  comma  6-sexies  si  applicano,  in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies. 
  6-novies.  Ai  fini  dell'attestazione  del  deposito  degli   atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita' della  tenuta  del  fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5. 
  6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis  a  6-novies  si
applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli  atti  di
opposizione e ai  reclami  giurisdizionali  proposti  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Fino alla suddetta data  conservano  efficacia  gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione  e  i
reclami  giurisdizionali   in   formato   elettronico,   sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto alla casella di  posta  elettronica  certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4. 
  6-undecies.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non   devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 11 dell'articolo  221  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 23. 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge  25  marzo
          2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2020, n. 35, e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 23. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 415-bis
          del codice di procedura penale: 
                «Art. 415-bis. (Avviso all'indagato della conclusione
          delle indagini preliminari). - 1. - 2-bis. Omissis. 
              3.  L'avviso  contiene  altresi'   l'avvertimento   che
          l'indagato ha facolta', entro il termine di  venti  giorni,
          di  presentare  memorie,  produrre  documenti,   depositare
          documentazione relativa ad  investigazioni  del  difensore,
          chiedere al pubblico ministero il  compimento  di  atti  di
          indagine,   nonche'   di   presentarsi    per    rilasciare
          dichiarazioni  ovvero  chiedere  di  essere  sottoposto  ad
          interrogatorio. Se l'indagato chiede di  essere  sottoposto
          ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  4  del
          decreto-legge 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio  2010,   n.   24
          (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema
          giudiziario): 
                «Art. 4.  (Misure  urgenti  per  la  digitalizzazione
          della giustizia) - 1. Con uno o piu' decreti  del  Ministro
          della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
          adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Ministro  della  giustizia  21   febbraio   2011,   n.   44
          (Regolamento concernente le regole tecniche per  l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni, ai sensi  dell'articolo  4,
          commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre  2009,  n.  193,
          convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24): 
                «Art.   7.   (Registro   generale   degli   indirizzi
          elettronici). - 1. Il  registro  generale  degli  indirizzi
          elettronici,  gestito  dal   Ministero   della   giustizia,
          contiene i  dati  identificativi  e  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata dei soggetti abilitati  esterni  di
          cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
              2. Per i professionisti iscritti  in  albi  ed  elenchi
          istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli
          indirizzi  elettronici  e'  costituito  mediante   i   dati
          contenuti negli elenchi riservati di cui  all'articolo  16,
          comma 7,  del  Decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al
          Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di
          cui all'articolo 34. 
              3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti  negli
          albi  di  cui  al  comma  2,  il  registro  generale  degli
          indirizzi elettronici e' costituito secondo  le  specifiche
          tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
              4. Per le persone fisiche, quali  utenti  privati,  che
          non operano nelle qualita' di cui  ai  commi  2  e  3,  gli
          indirizzi sono consultabili ai sensi  dell'articolo  7  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6  maggio
          2009, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 34. 
              5. Per le imprese,  gli  indirizzi  sono  consultabili,
          senza oneri,  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito  nella
          legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalita' di cui  al
          comma 10 del medesimo  articolo  e  secondo  le  specifiche
          tecniche di cui all'articolo 34. 
              6. Il registro generale degli indirizzi elettronici  e'
          accessibile ai soggetti abilitati  mediante  le  specifiche
          tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 581, 582 e 583 del
          codice di procedura penale: 
                «Art.   581.   (Forma   dell'impugnazione).   -    1.
          L'impugnazione si propone con atto scritto nel  quale  sono
          indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e
          il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione  specifica,
          a pena di inammissibilita': 
                  a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si
          riferisce l'impugnazione; 
                  b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza,
          l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; 
                  c) delle richieste, anche istruttorie; 
                  d) dei motivi, con l'indicazione delle  ragioni  di
          diritto e degli  elementi  di  fatto  che  sorreggono  ogni
          richiesta.». 
              «Art.  582.  (Presentazione  dell'impugnazione).  -  1.
          Salvo  che  la  legge  disponga   altrimenti,   l'atto   di
          impugnazione e' presentato personalmente ovvero a mezzo  di
          incaricato nella cancelleria del giudice che ha  emesso  il
          provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale  addetto  vi
          appone l'indicazione del giorno  in  cui  riceve  l'atto  e
          della persona che lo presenta, lo  sottoscrive,  lo  unisce
          agli  atti  del  procedimento  e  rilascia,  se  richiesto,
          attestazione della ricezione. 
              2. Le parti private e i  difensori  possono  presentare
          l'atto  di  impugnazione  anche   nella   cancelleria   del
          tribunale o del  giudice  di  pace  del  luogo  in  cui  si
          trovano, se tale luogo e'  diverso  da  quello  in  cui  fu
          emesso  il  provvedimento,  ovvero  davanti  a  un   agente
          consolare  all'estero.   In   tali   casi,   l'atto   viene
          immediatamente trasmesso alla cancelleria del  giudice  che
          emise il provvedimento impugnato.» 
              «Art. 583. (Spedizione dell'atto di impugnazione). - 1.
          Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione  con
          telegramma ovvero con  atto  da  trasmettersi  a  mezzo  di
          raccomandata alla cancelleria indicata  nell'articolo  582,
          comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti  la
          busta contenente l'atto di impugnazione e appone su  questo
          ultimo  l'indicazione  del  giorno  della  ricezione  e  la
          propria sottoscrizione. 
              2. L'impugnazione si considera proposta nella  data  di
          spedizione della raccomandata o del telegramma. 
              3. Se si tratta di  parti  private,  la  sottoscrizione
          dell'atto deve essere autenticata da un  notaio,  da  altra
          persona autorizzata o dal difensore.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 309, comma 7, 410,
          461 e 667 del codice di procedura penale: 
              «Art. 309. - 1. - 6. Omissis. 
              7. Sulla richiesta di riesame  decide  in  composizione
          collegiale il tribunale nel  quale  ha  sede  la  corte  di
          appello o la sezione  distaccata  della  corte  di  appello
          nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio del  giudice
          che ha emesso l'ordinanza. 
              Omissis.» 
              «Art.   410.    (Opposizione    alla    richiesta    di
          archiviazione). - 1. Con l'opposizione  alla  richiesta  di
          archiviazione  la  persona  offesa  dal  reato  chiede   la
          prosecuzione delle indagini preliminari indicando,  a  pena
          di   inammissibilita',   l'oggetto   della   investigazione
          suppletiva e i relativi elementi di prova. 
              2. Se l'opposizione e' inammissibile e  la  notizia  di
          reato e' infondata, il giudice dispone l'archiviazione  con
          decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al   pubblico
          ministero. 
              3. Fuori dei casi previsti  dal  comma  2,  il  giudice
          provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e  5,  ma,
          in caso di piu' persone offese, l'avviso per  l'udienza  e'
          notificato al solo opponente.» 
              «Art. 461. (Opposizione). - 1. Nel termine di  quindici
          giorni dalla notificazione del  decreto,  l'imputato  e  la
          persona  civilmente  obbligata  per  la  pena   pecuniaria,
          personalmente  o  a  mezzo  del   difensore   eventualmente
          nominato,    possono    proporre    opposizione    mediante
          dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
          indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero  nella
          cancelleria del tribunale o del giudice di pace  del  luogo
          in cui si trova l'opponente. 
              2. La dichiarazione di  opposizione  deve  indicare,  a
          pena  di  inammissibilita',  gli  estremi  del  decreto  di
          condanna, la data del medesimo  e  il  giudice  che  lo  ha
          emesso. Ove non abbia gia' provveduto in precedenza,  nella
          dichiarazione l'opponente puo'  nominare  un  difensore  di
          fiducia. 
              3. Con l'atto di opposizione l'imputato  puo'  chiedere
          al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio
          immediato ovvero il giudizio  abbreviato  o  l'applicazione
          della pena a norma dell'articolo 444. 
              4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che  nei  casi
          indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
          persona non legittimata. 
              5. Se non  e'  proposta  opposizione  o  se  questa  e'
          dichiarata inammissibile,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          decreto di condanna ne ordina l'esecuzione. 
              6. Contro l'ordinanza di  inammissibilita'  l'opponente
          puo' proporre ricorso per cassazione.» 
              «Art. 667. (Dubbio sull'identita' fisica della  persona
          detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
          della persona arrestata per esecuzione di  pena  o  perche'
          evasa   mentre   scontava   una   condanna,   il    giudice
          dell'esecuzione la interroga e compie ogni  indagine  utile
          alla  sua  identificazione  anche  a  mezzo  della  polizia
          giudiziaria. 
              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
          cui  confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne   ordina
          immediatamente  la  liberazione.  Se   l'identita'   rimane
          incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone  la
          liberazione del detenuto e invita il pubblico  ministero  a
          procedere a ulteriori indagini. 
              3. Se appare evidente che vi  e'  stato  un  errore  di
          persona e non e'  possibile  provvedere  tempestivamente  a
          norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere  ordinata
          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico
          ministero  del  luogo  dove  l'arrestato   si   trova.   Il
          provvedimento del pubblico  ministero  ha  effetto  fino  a
          quando non provvede il giudice  competente,  al  quale  gli
          atti sono immediatamente trasmessi. 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
          proposta, a pena di decadenza entro quindici  giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. Se la persona detenuta  deve  essere  giudicata  per
          altri  reati,  l'ordinanza  e'   comunicata   all'autorita'
          giudiziaria procedente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 591 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 591. (Inammissibilita' dell'impugnazione).  -  1.
          L'impugnazione e' inammissibile: 
                  a) quando e' proposta da chi non e'  legittimato  o
          non ha interesse; 
                  b) quando il provvedimento non e' impugnabile; 
                  c) quando non sono osservate le disposizioni  degli
          articoli 581, 582, 583, 585 e 586; 
                  d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione. 
              2. Il  giudice  dell'impugnazione,  anche  di  ufficio,
          dichiara  con  ordinanza   l'inammissibilita'   e   dispone
          l'esecuzione del provvedimento impugnato. 
              3.  L'ordinanza  e'  notificata  a  chi   ha   proposto
          l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione.  Se
          l'impugnazione    e'    stata    proposta     personalmente
          dall'imputato,   l'ordinanza   e'   notificata   anche   al
          difensore. 
              4. L'inammissibilita', quando non e' stata  rilevata  a
          norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni  stato  e
          grado del procedimento.».