Art. 27 
 
  Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario 
 
  1. Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti,
limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del
territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza
ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei
soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo
svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di
consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la
rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della
Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno
cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una
camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le
camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto,
ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo
consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie
disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da
remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre
giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita'
di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta'
delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati
personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da
remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da
remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le
controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano
in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti
non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare
alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi
anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono
comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui
sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante
collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con
fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima
dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni
prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia
possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo
precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con
possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei
medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono
considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti
presso la sede dell'ufficio. 
  3. I componenti dei collegi  giudicanti  residenti,  domiciliati  o
comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in  cui  si  trova  la
commissione di appartenenza sono esonerati,  su  richiesta  e  previa
comunicazione   al   Presidente   di   sezione   interessata,   dalla
partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso
la sede della Commissione interessata. 
  4. Salvo quanto previsto nel presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. 
  4-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   dicembre   2018,   n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
                «Art. 16. (Giustizia tributaria digitale).  -  1.  Al
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 16-bis: 
                    1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»; 
                    2) nel comma 1, il quarto periodo  e'  sostituito
          dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con
          la ricezione avvenuta  nei  confronti  di  almeno  uno  dei
          difensori della parte.»; 
                    3) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.
          Nelle ipotesi  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di
          posta elettronica certificata del difensore o  della  parte
          ed ove lo stesso non sia reperibile  da  pubblici  elenchi,
          ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del  messaggio  di
          posta  elettronica  certificata  per  cause  imputabili  al
          destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
          mediante   deposito   in   segreteria   della   Commissione
          tributaria. Nei  casi  di  cui  al  periodo  precedente  le
          notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»; 
                    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Le
          parti,  i  consulenti  e  gli   organi   tecnici   indicati
          nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli  atti
          processuali i documenti e i  provvedimenti  giurisdizionali
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   secondo   le
          disposizioni   contenute   nel   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  e
          nei successivi decreti di attuazione. In casi  eccezionali,
          il Presidente della Commissione tributaria o il  Presidente
          di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero
          il  collegio  se  la  questione  sorge  in   udienza,   con
          provvedimento motivato possono autorizzare il deposito  con
          modalita' diverse da quelle telematiche.»; 
                    5) dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
          «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza  assistenza
          tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno  facolta'
          di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le  modalita'
          telematiche indicate nel comma 3,  previa  indicazione  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di  posta
          elettronica certificata al quale ricevere le  comunicazioni
          e le notificazioni.»; 
                  b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
                    «Art.  25-bis.  (Potere  di   certificazione   di
          conformita'). - 1. Al fine del deposito  e  della  notifica
          con modalita' telematiche della  copia  informatica,  anche
          per immagine, di  un  atto  processuale  di  parte,  di  un
          provvedimento del giudice o  di  un  documento  formato  su
          supporto analogico e  detenuto  in  originale  o  in  copia
          conforme, il difensore e il dipendente di cui si  avvalgono
          l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
          iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   attestano   la
          conformita'  della  copia  al  predetto  atto  secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              2. Analogo potere di  attestazione  di  conformita'  e'
          esteso, anche per l'estrazione  di  copia  analogica,  agli
          atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
          formato dalla segreteria della  Commissione  tributaria  ai
          sensi   dell'articolo   14   del   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  o
          trasmessi  in  allegato  alle   comunicazioni   telematiche
          dell'ufficio di segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,
          presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in  allegato
          alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di  segreteria,
          equivalgono all'originale anche se privi  dell'attestazione
          di  conformita'  all'originale  da  parte  dell'ufficio  di
          segreteria. 
              3.   La   copia   informatica   o    cartacea    munita
          dell'attestazione  di  conformita'  ai  sensi   dei   commi
          precedenti equivale all'originale  o  alla  copia  conforme
          dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente  nel
          fascicolo informatico. 
              4.  L'estrazione  di  copie  autentiche  ai  sensi  del
          presente articolo, esonera dal  pagamento  dei  diritti  di
          copia. 
              5. Nel compimento dell'attestazione  di  conformita'  i
          soggetti di cui  al  presente  articolo  assumono  ad  ogni
          effetto la veste di pubblici ufficiali.». 
              2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto  legislativo
          31   dicembre   1992,   n.   546,   nel    testo    vigente
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          presente decreto, si interpreta  nel  senso  che  le  parti
          possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'
          prevista dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e  dai  relativi  decreti
          attuativi, indipendentemente dalla modalita'  prescelta  da
          controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del  giudizio
          di primo grado con modalita' analogiche. 
              3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova
          della notificazione o della comunicazione eseguite a  mezzo
          di  posta  elettronica  certificata  e  non  sia  possibile
          fornirla con  modalita'  telematiche,  il  difensore  o  il
          dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,  l'agente
          della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo  di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis  e
          1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.  I  soggetti  di
          cui al periodo precedente nel compimento di tali  attivita'
          assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale. 
              4. La partecipazione alle udienze di cui agli  articoli
          33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,
          puo' avvenire a distanza mediante collegamento  audiovisivo
          tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto
          del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore  e
          dei  soggetti  della  riscossione,  nonche'   dei   giudici
          tributari e del personale amministrativo delle  Commissioni
          tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva  e
          reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi  i
          luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene
          il  collegamento  da  remoto  e'  equiparato  all'aula   di
          udienza. La partecipazione da  remoto  all'udienza  di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
          n. 546, puo' essere richiesta dalle parti  processuali  nel
          ricorso o nel primo  atto  difensivo  ovvero  con  apposita
          istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti
          costituite prima della  comunicazione  dell'avviso  di  cui
          all'articolo  31,  comma  2,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546. Con uno  o  piu'  provvedimenti  del
          Direttore Generale delle Finanze, sentito il  Consiglio  di
          Presidenza della Giustizia Tributaria, il  Garante  per  la
          protezione dei dati  personali  e  l'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale, sono individuate le regole tecnico operative  per
          consentire la partecipazione all'udienza a  distanza  e  le
          Commissioni tributarie presso cui e' possibile attivarla. I
          giudici, sulla base dei criteri individuati dai  Presidenti
          delle Commissioni tributarie, individuano  le  controversie
          per le quali  l'ufficio  di  segreteria  e'  autorizzato  a
          comunicare  alle  parti  lo  svolgimento   dell'udienza   a
          distanza. 
              5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4)  e
          5), del comma 1 si  applicano  ai  giudizi  instaurati,  in
          primo  e  in  secondo  grado,  con  ricorso  notificato   a
          decorrere dal 1° luglio 2019. 
              6. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  capoverso  art.
          25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
          dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».