Art. 28 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta' 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi oltre il 31 gennaio 2021.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'): «Art. 52. (Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'). - Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca di semiliberta'. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.».