Art. 28 
 
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta' 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ferme  le
ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge  26  luglio
1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono
essere concesse licenze con durata superiore a  quella  prevista  dal
primo comma del predetto articolo 52,  salvo  che  il  magistrato  di
sorveglianza ravvisi gravi motivi  ostativi  alla  concessione  della
misura. 
  2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo'  estendersi
oltre il 31 gennaio 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'): 
                «Art. 52. (Licenza al condannato ammesso al regime di
          semiliberta').  -  Al  condannato  ammesso  al  regime   di
          semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una
          o piu' licenze di durata  non  superiore  nel  complesso  a
          giorni quarantacinque all'anno. 
              Durante la  licenza  il  condannato  e'  sottoposto  al
          regime della liberta' vigilata. 
              Se il condannato durante la licenza  trasgredisce  agli
          obblighi  impostigli,  la  licenza  puo'  essere   revocata
          indipendentemente dalla revoca di semiliberta'. 
              Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la
          revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le
          disposizioni di cui al precedente articolo.».