Art. 30 
 
          Disposizioni in materia di detenzione domiciliare 
 
  1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e  4  dell'articolo  1
della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio  2021,  la  pena
detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato
o  in  altro  luogo  pubblico  o  privato  di  cura,   assistenza   e
accoglienza,  ove  non  sia  superiore  a  diciotto  mesi,  anche  se
costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: 
    a)  soggetti  condannati  per   taluno   dei   delitti   indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice  penale;  con
riferimento ai condannati  per  delitti  commessi  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di  violenza,  nonche'  ai
delitti di cui all'articolo 416-bis del  codice  penale,  o  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni  in  esso  previste,
anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la  parte  di
pena relativa ai predetti delitti quando,  in  caso  di  cumulo,  sia
stata accertata dal giudice della  cognizione  o  dell'esecuzione  la
connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b  e  c,  del
codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; 
    b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza,  ai  sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; 
    c)  detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di  sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo  14-bis  della  legge  26  luglio
1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato  accolto  il  reclamo  previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge; 
    d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati  sanzionati  per  le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1,  numeri  18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
2000, n. 230; 
    e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata  in
vigore del presente decreto, sia  redatto  rapporto  disciplinare  ai
sensi dell'articolo 81, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui
all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; 
    f) detenuti privi di un domicilio effettivo  e  idoneo  anche  in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
  2. Il  magistrato  di  sorveglianza  adotta  il  provvedimento  che
dispone l'esecuzione  della  pena  presso  il  domicilio,  salvo  che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 
  3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati  la  cui
pena da eseguire  non  e'  superiore  a  sei  mesi  e'  applicata  la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 
  4.  La  procedura  di  controllo  di  cui  al  comma  3,  alla  cui
applicazione  il  condannato  deve  prestare   il   consenso,   viene
disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la  soglia
di sei mesi. 
  5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia,  d'intesa  con  il  capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e periodicamente aggiornato  e'  individuato  il  numero  dei
mezzi  elettronici  e  degli  altri  strumenti  tecnici  da   rendere
disponibili, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per  l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate  dalle  autorita'
competenti.  L'esecuzione  dei  provvedimenti   nei   confronti   dei
condannati per i  quali  e'  necessario  attivare  gli  strumenti  di
controllo indicati avviene progressivamente a  partire  dai  detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel  caso  in  cui  la
pena residua non superi di trenta giorni la  pena  per  la  quale  e'
imposta l'applicazione delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati. 
  6. Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di
cui  al  comma  1,  la  direzione  dell'istituto  penitenziario  puo'
omettere la relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della  legge
26 novembre 2010, n. 199. La direzione e'  in  ogni  caso  tenuta  ad
attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto  mesi,
anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  che   non
sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia
fornito l'espresso  consenso  alla  attivazione  delle  procedure  di
controllo,  nonche'  a  trasmettere  il   verbale   di   accertamento
dell'idoneita'  del  domicilio,  redatto  in  via  prioritaria  dalla
polizia penitenziaria  o,  se  il  condannato  e'  sottoposto  ad  un
programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e  successive
modificazioni. 
  7. Per il  condannato  minorenne  nei  cui  confronti  e'  disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente  competente  in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con  l'equipe  educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta  giorni  dalla
ricevuta  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della  misura  in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le  modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre  2018,  n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. 
  8. Restano ferme le ulteriori disposizioni  dell'articolo  1  della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8  si  applicano  ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione  della  misura
entro la scadenza del termine indicato nel comma 1. 
  9-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate alla relativa  attuazione  vi  provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  26
          novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione
          presso il domicilio delle pene detentive  non  superiori  a
          diciotto mesi): 
                «Art. 1. (Esecuzione presso il domicilio  delle  pene
          detentive non superiori a diciotto  mesi).  -  1.  La  pena
          detentiva  non  superiore  a  diciotto   mesi,   anche   se
          costituente parte residua  di  maggior  pena,  e'  eseguita
          presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o
          privato di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di  seguito
          denominato  "domicilio".  Il  magistrato  di   sorveglianza
          provvede senza ritardo  sulla  richiesta  se  gia'  dispone
          delle informazioni oc correnti. 
              2.  La  detenzione   presso   il   domicilio   non   e'
          applicabile: 
                a) ai soggetti  condannati  per  taluno  dei  delitti
          indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
          354, e successive modificazioni; 
                b)  ai  delinquenti  abituali,  professionali  o  per
          tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice
          penale; 
                c) ai detenuti  che  sono  sottoposti  al  regime  di
          sorveglianza particolare,  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
          della legge 26 luglio 1975, n. 354,  salvo  che  sia  stato
          accolto il  reclamo  previsto  dall'articolo  14-ter  della
          medesima legge; 
                d) quando vi  e'  la  concreta  possibilita'  che  il
          condannato  possa  darsi  alla   fuga   ovvero   sussistono
          specifiche  e  motivate  ragioni  per   ritenere   che   il
          condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non
          sussista l'idoneita' e l'effettivita' del  domicilio  anche
          in funzione delle esigenze di tutela delle  persone  offese
          dal reato. 
              3. Nei casi di  cui  all'articolo  656,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  la  pena  detentiva  da
          eseguire non e' superiore  a  diciotto  mesi,  il  pubblico
          ministero,  salvo  che  debba  emettere   il   decreto   di
          sospensione di cui al comma 5 del citato articolo  656  del
          codice di procedura penale e salvo  che  ricorrano  i  casi
          previsti nel comma 9, lettera a),  del  medesimo  articolo,
          sospende  l'esecuzione  dell'ordine   di   carcerazione   e
          trasmette  gli  atti  senza  ritardo   al   magistrato   di
          sorveglianza affinche' disponga che la pena venga  eseguita
          presso il  domicilio.  La  richiesta  e'  corredata  di  un
          verbale  di  accertamento  dell'idoneita'  del   domicilio,
          nonche', se il condannato e' sottoposto a un  programma  di
          recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
          di cui all'articolo 94, comma  1,  del  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva
          non superiore a diciotto mesi, anche se  costituente  parte
          residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di  cui  al
          comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera
          b), del codice di procedura penale, non  e'  consentita  la
          sospensione  dell'esecuzione  della  pena  e  il   pubblico
          ministero  o  le   altre   parti   fanno   richiesta,   per
          l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
          secondo  il  disposto  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo.  In  ogni  caso,   la   direzione   dell'istituto
          penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto  o
          del suo difensore, trasmette al magistrato di  sorveglianza
          una relazione sulla condotta tenuta durante la  detenzione.
          La relazione e' corredata di  un  verbale  di  accertamento
          dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato  e'
          sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
          ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
          1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Il magistrato  di  sorveglianza  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma
          il termine di cui al  comma  2  del  predetto  articolo  e'
          ridotto a cinque giorni. 
              6. Copia del  provvedimento  che  dispone  l'esecuzione
          della pena presso il domicilio e' trasmessa  senza  ritardo
          al   pubblico   ministero   nonche'   all'ufficio    locale
          dell'esecuzione  penale  esterna  per  gli  interventi   di
          sostegno  e  controllo.  L'ufficio  locale  dell'esecuzione
          penale    esterna    segnala    ogni    evento    rilevante
          sull'esecuzione   della   pena   e   trasmette    relazione
          trimestrale e conclusiva. 
              7.  Nel  caso   di   condannato   tossicodipendente   o
          alcoldipendente sottoposto ad un programma  di  recupero  o
          che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al  comma  1
          puo'  essere  eseguita  presso  una   struttura   sanitaria
          pubblica o una struttura privata accreditata ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309.  In  ogni  caso,  il
          magistrato di sorveglianza puo' imporre le  prescrizioni  e
          le forme di  controllo  necessarie  per  accertare  che  il
          tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi  immediatamente
          o  prosegua  il  programma  terapeutico.  Con  decreto  del
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei
          limiti del livello di  risorse  ordinario  presso  ciascuna
          regione finalizzato a tale tipologia di spesa,  sulla  base
          degli accrediti gia' in essere con  il  Servizio  sanitario
          nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8,  9
          e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater,  ad  eccezione  del  comma
          7-bis, della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, nonche'  le  relative  norme  di  esecuzione
          contenute nel regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi  previsti
          dagli articoli 47-ter, commi 4  e  4-bis,  e  51-bis  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento e'
          adottato dal magistrato di sorveglianza.». 
              - Il testo dell'articolo 4-bis della  legge  26  luglio
          1975,  n.  354,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 29. 
              - Il testo degli articoli 416-bis, 572  e  612-bis  del
          codice  penale  e'  riportato  nei  riferimenti   normativi
          all'art. 29. 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del  codice  di
          procedura penale e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 29. 
              - Si riporta il testo degli articoli 102, 105 e 108 del
          codice penale: 
                «Art. 102. (Abitualita' presunta dalla legge).  -  E'
          dichiarato delinquente  abituale  chi,  dopo  essere  stato
          condannato   alla   reclusione    in    misura    superiore
          complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
          della stessa indole,  commessi  entro  dieci  anni,  e  non
          contestualmente, riporta un'altra condanna per un  delitto,
          non colposo, della stessa indole, e  commesso  entro  dieci
          anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 
              Nei dieci anni indicati nella  disposizione  precedente
          non si computa il tempo in cui il  condannato  ha  scontato
          pene detentive o e' stato sottoposto a misure di  sicurezza
          detentive.» 
                «Art.  105.  (Professionalita'  nel  reato).  -  Chi,
          trovandosi nelle condizioni richieste per la  dichiarazione
          di abitualita', riporta condanna per  un  altro  reato,  e'
          dichiarato  delinquente  o  contravventore   professionale,
          qualora,  avuto  riguardo  alla  natura  dei  reati,   alla
          condotta e al genere di vita del  colpevole  e  alle  altre
          circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba
          ritenersi  che  egli  viva  abitualmente,  anche  in  parte
          soltanto, dei proventi del reato.» 
                «Art. 108. (Tendenza a delinquere). -  E'  dichiarato
          delinquente  per  tendenza  chi,  sebbene  non  recidivo  o
          delinquente abituale o professionale, commette  un  delitto
          non colposo, contro la vita  o  l'incolumita'  individuale,
          anche non preveduto dal capo primo  del  titolo  dodicesimo
          del libro secondo di questo codice, il  quale,  per  se'  e
          unitamente  alle   circostanze   indicate   nel   capoverso
          dell'articolo 133,  riveli  una  speciale  inclinazione  al
          delitto, che trovi sua  causa  nell'indole  particolarmente
          malvagia del colpevole. 
              La disposizione di questo articolo non  si  applica  se
          l'inclinazione  al  delitto  e'  originata  dall'infermita'
          preveduta dagli articoli 88 e 89.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  14-bis  e  14-ter
          della  citata  legge  26  luglio  1975,   n.   354   (Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'): 
                «Art. 14-bis. (Regime di sorveglianza particolare). -
          1. Possono  essere  sottoposti  a  regime  di  sorveglianza
          particolare per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,
          prorogabile anche piu' volte in misura non  superiore  ogni
          volta a  tre  mesi,  i  condannati,  gli  internati  e  gli
          imputati: 
                  a) che con i loro  comportamenti  compromettono  la
          sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; 
                  b) che con la violenza o  minaccia  impediscono  le
          attivita' degli altri detenuti o internati; 
                  c) che nella vita penitenziaria si avvalgono  dello
          stato  di  soggezione  degli  altri   detenuti   nei   loro
          confronti. 
              2. Il regime di cui al precedente comma 1  e'  disposto
          con     provvedimento     motivato     dell'amministrazione
          penitenziaria previo parere del  consiglio  di  disciplina,
          integrato da due degli esperti previsti  dal  quarto  comma
          dell'articolo 80. 
              3.  Nei  confronti  degli   imputati   il   regime   di
          sorveglianza  particolare   e'   disposto   sentita   anche
          l'autorita' giudiziaria che procede. 
              4. In caso di necessita' ed  urgenza  l'amministrazione
          puo'  disporre   in   via   provvisoria   la   sorveglianza
          particolare  prima  dei  pareri  prescritti,  che  comunque
          devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla  data  del
          provvedimento.  Scaduto  tale  termine   l'amministrazione,
          acquisiti i pareri prescritti,  decide  in  via  definitiva
          entro  dieci  giorni  decorsi  i  quali,  senza   che   sia
          intervenuta  la  decisione,  il  provvedimento  provvisorio
          decade. 
              5. Possono essere sottoposti a regime  di  sorveglianza
          particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto,
          i condannati, gli internati e gli imputati, sulla  base  di
          precedenti comportamenti penitenziari o di  altri  concreti
          comportamenti  tenuti,   indipendentemente   dalla   natura
          dell'imputazione,  nello  stato  di  liberta'.  L'autorita'
          giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza
          all'amministrazione penitenziaria che decide  sull'adozione
          dei provvedimenti di sua competenza. 
              6. Il provvedimento che dispone il  regime  di  cui  al
          presente   articolo   e'   comunicato   immediatamente   al
          magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio  del  suo
          potere di vigilanza.» 
              «Art. 14-ter. (Reclamo). - 1. Avverso il  provvedimento
          che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
          puo' essere proposto dall'interessato reclamo al  tribunale
          di  sorveglianza  nel  termine  di   dieci   giorni   dalla
          comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo  non
          sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2. Il tribunale di sorveglianza provvede con  ordinanza
          in camera di consiglio entro dieci giorni  dalla  ricezione
          del reclamo. 
              3. Il procedimento si svolge con la partecipazione  del
          difensore  e  del  pubblico  ministero.   L'interessato   e
          l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 
              4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
          disposizioni del capo II bis del titolo II.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 77, comma 1, e 81,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          giugno   2000,   n.   230   (Regolamento   recante    norme
          sull'ordinamento penitenziario e sulle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
                «Art. 77. (Infrazioni disciplinari e sanzioni). -  1.
          Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti  e  agli
          internati che si siano resi responsabili di: 
                  1) negligenza nella  pulizia  e  nell'ordine  della
          persona o della camera; 
                  2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 
                  3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 
                  4)  atteggiamenti  e  comportamenti   molesti   nei
          confronti della comunita'; 
                  5) giochi o  altre  attivita'  non  consentite  dal
          regolamento interno; 
                  6) simulazione di malattia; 
                  7)  traffico  di  beni  di  cui  e'  consentito  il
          possesso; 
                  8) possesso o traffico di oggetti non consentiti  o
          di denaro; 
                  9)  comunicazioni  fraudolente  con   l'esterno   o
          all'interno, nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo
          comma dell'articolo 33 della legge; 
                  10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 
                  11) intimidazione di compagni o  sopraffazioni  nei
          confronti dei medesimi; 
                  12)   falsificazione   di   documenti   provenienti
          dall'amministrazione affidati alla custodia del detenuto  o
          dell'internato; 
                  13)  appropriazione  o   danneggiamento   di   beni
          dell'amministrazione; 
              14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 
                  15) atteggiamento  offensivo  nei  confronti  degli
          operatori penitenziari o  di  altre  persone  che  accedono
          nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 
                  16)  inosservanza  di  ordini  o   prescrizioni   o
          ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi; 
                  17) ritardi  ingiustificati  nel  rientro  previsti
          dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 
                  18) partecipazione a disordini o a sommosse; 
                  19) promozione di disordini o di sommosse; 
                  20) evasione; 
                  21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi
          in danno  di  compagni,  di  operatori  penitenziari  o  di
          visitatori. 
                  Omissis.» 
                  «Art.  81.  (Procedimento   disciplinare).   -   1.
          Allorche' un operatore penitenziario constata  direttamente
          o viene a conoscenza che una infrazione e' stata  commessa,
          redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del
          fatto. Il rapporto viene trasmesso  al  direttore  per  via
          gerarchica. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 94  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza): 
              «Art. 94. (Affidamento in prova in casi particolari). -
          1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei  confronti
          di persona tossicodipendente o alcooldipendente  che  abbia
          in corso un programma di recupero o  che  ad  esso  intenda
          sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento  di
          essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
          o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla  base  di  un
          programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria
          locale o con una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi
          dell'articolo  116.  L'affidamento   in   prova   in   casi
          particolari puo' essere concesso solo  quando  deve  essere
          espiata una pena detentiva, anche  residua  e  congiunta  a
          pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni
          se relativa a titolo esecutivo comprendente  reato  di  cui
          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a  pena
          di  inammissibilita',  certificazione  rilasciata  da   una
          struttura sanitaria pubblica o  da  una  struttura  privata
          accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal  comma
          2, lettera d), dell'articolo 116  attestante  lo  stato  di
          tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la  procedura  con
          la quale e' stato  accertato  l'uso  abituale  di  sostanze
          stupefacenti,  psicotrope  o  alcoliche,  l'andamento   del
          programma  concordato  eventualmente  in  corso  e  la  sua
          idoneita', ai fini del recupero del  condannato.  Affinche'
          il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario
          nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso
          dell'accreditamento  istituzionale  di   cui   all'articolo
          8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          e successive modificazioni, ed aver stipulato  gli  accordi
          contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del  citato
          decreto legislativo. 
              Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121: 
                «Art. 3. (Prescrizioni e  modalita'  esecutive  delle
          misure  penali  di  comunita').  -  1.  Il   tribunale   di
          sorveglianza, nel disporre una misura penale di  comunita',
          prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita'  sociale,
          anche a titolo gratuito, o di volontariato. 
              2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono   svolte
          compatibilmente con i percorsi  di  istruzione,  formazione
          professionale, istruzione e  formazione  professionale,  le
          esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute  del
          minorenne  e  non  devono  mai  compromettere  i   percorsi
          educativi in atto. 
              3. Con il provvedimento che applica una  misura  penale
          di comunita' sono indicate le modalita'  con  le  quali  il
          nucleo familiare del minorenne e' coinvolto nel progetto di
          intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del  progetto
          puo' farsi applicazione  dell'articolo  32,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,
          n. 448.».