Art. 31 decies 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 
  1. All'articolo 58  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «pari a 600 milioni di  euro  per  l'anno
2020 che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per
l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa.  Le  risorse  relative
all'anno 2021 concorrono al finanziamento  e  all'integrazione  delle
istanze di contributo gia' presentate entro il  15  dicembre  2020  e
parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020  nonche'
al finanziamento delle  eventuali  ulteriori  istanze  di  contributo
raccolte con le medesime modalita' e procedure di cui al comma 6  del
presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un  celere  avvio
delle  procedure  di  erogazione  del  contributo  ivi  previsto,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede  a
trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del
citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020,  entro  il  31  dicembre
2020, un importo pari a 250 milioni di euro»; 
  b) al comma 2, le parole da: «con codice ATECO prevalente»  fino  a
«materia prima di territorio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con
codice ATECO prevalente 56.10.11,  56.21.00,  56.29.10,  56.29.20  e,
limitatamente alle attivita'  autorizzate  alla  somministrazione  di
cibo, 55.10.00, nonche' con codice ATECO  55.20.52  e  56.10.12,  per
l'acquisto di  prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di  filiere
agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima
di  territorio.  Gli  ittiturismi,  ai  soli  fini   della   presente
procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12». 
  2. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 27 ottobre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020, e' conseguentemente adeguato  a
quanto previsto al comma 1, lettera a). 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  58
          del  citato  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 58. (Fondo per la filiera della  ristorazione).
          - 1. Al fine di  sostenere  la  ripresa  e  la  continuita'
          dell'attivita' degli esercizi di  ristorazione  ed  evitare
          gli sprechi alimentari, e' istituito un fondo  nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni
          di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di  euro  per  l'anno
          2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative
          all'anno    2021    concorrono    al    finanziamento     e
          all'integrazione   delle   istanze   di   contributo   gia'
          presentate  entro  il  15  dicembre  2020  e   parzialmente
          soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonche'  al
          finanziamento  delle   eventuali   ulteriori   istanze   di
          contributo raccolte con le medesime modalita'  e  procedure
          di cui al comma 6 del presente articolo e  al  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27
          ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277
          del 6 novembre 2020. Al  fine  di  un  celere  avvio  delle
          procedure di erogazione del  contributo  ivi  previsto,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          provvede a trasferire al soggetto gestore della  misura  di
          cui all'articolo  6  del  citato  decreto  ministeriale  27
          ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari  a
          250 milioni di euro. 
              2.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1   e'   finalizzato
          all'erogazione  di  un  contributo  a  fondo  perduto  alle
          imprese in attivita' alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  con  codice  ATECO  prevalente  56.10.11,
          56.21.00,  56.29.10,   56.29.20   e,   limitatamente   alle
          attivita'  autorizzate  alla  somministrazione   di   cibo,
          55.10.00, nonche' con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per
          l'acquisto di prodotti,  inclusi  quelli  vitivinicoli,  di
          filiere  agricole  e   alimentari,   anche   DOP   e   IGP,
          valorizzando  la   materia   prima   di   territorio.   Gli
          ittiturismi,  ai  soli  fini  della   presente   procedura,
          indicano il codice ATECO 56.10.12. Il contributo  spetta  a
          condizione   che   l'ammontare   del   fatturato   e    dei
          corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2020  sia
          inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e  dei
          corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2019.  Il
          predetto contributo spetta, anche in assenza dei  requisiti
          di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato
          l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          del 27 ottobre 2020 (Criteri e modalita'  di  gestione  del
          Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai  sensi
          dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126): 
                «Art. 3. (Risorse disponibili). - 1. Per l'anno  2020
          le risorse del Fondo ammontano a 600 milioni  di  euro  che
          costituisce limite di spesa.».