Art. 31 duodecies 
 
Utilizzo dei materiali legnosi  provenienti  dalla  manutenzione  dei
                            corsi d'acqua 
 
  1. Al fine di garantire la  riduzione  degli  oneri  relativi  alla
manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli  enti  locali  e  degli
altri enti competenti, nonche' la  produzione  di  energia  elettrica
mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale  e  i  residui
legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi  d'acqua  realizzati
in  base  a  progetti  autorizzati  dagli  enti  pubblici   preposti,
contenenti  l'indicazione  topografica  e  la  stima  dei   materiali
ritratti,   rispondono   ai   criteri    della    tracciabilita'    e
rintracciabilita' di cui al  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  2  marzo  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono  conseguentemente
considerati «biomassa e biogas derivanti  da  prodotti  agricoli,  di
allevamento e  forestali»  ai  sensi  dell'articolo  2  del  suddetto
decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali 2 marzo 2010 reca «Attuazione  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita'  delle
          biomasse per la produzione  di  energia  elettrica»  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  103  del  5  maggio
          2010.