Art. 31 duodecies Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua 1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonche' la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilita' e rintracciabilita' di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonche' inclusi nella tabella B del medesimo decreto.
Riferimenti normativi - Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010 reca «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilita' delle biomasse per la produzione di energia elettrica» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010.