Art. 31 terdecies Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il Comitato pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale»; b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera m) e' inserita la seguente: «m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»; c) all'articolo 21, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto»; d) all'articolo 25, comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e dell'equilibrio tra i generi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato»; e) all'articolo 26, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), non si applicano ai procedimenti elettorali gia' avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 8, 12, 21, comma 5, 25, comma 6, e 26 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34) come modificato dalla presente legge: «Art. 8. (Organi dell'Ordine territoriale). - 1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti. 1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine e' istituito il Comitato pari opportunita' eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale.» «Art. 12. (Attribuzioni del Consiglio). - 1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a); b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attivita' professionali, nonche' per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine; g) delibera i provvedimenti disciplinari; h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario e' istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato; n) delibera la convocazione dell'Assemblea; o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonche' una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari, q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29; r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.» «Art. 21. (Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori). - 1. - 4. Omissis. 5. La presentazione delle candidature e' fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unita', nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste nelle quali e' assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto. Omissis.» «Art. 25. (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale). - 1. - 5. Omissis 6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra I generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. Omissis.» «Art. 26. (Cariche). - 1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere. 2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri. 3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione. 4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.».