Art. 31 bis Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonche' in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 254 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 254. (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense). - 1. - 2. Omissis. 3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1, lo svolgimento con modalita' di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi): «Art. 3. (Proroga degli organi - Regime degli atti). - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».