Art. 31 bis 
 
Misure urgenti in  tema  di  prove  orali  del  concorso  notarile  e
  dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione  forense
  nonche'  in  materia  di  elezioni  degli  organi  territoriali   e
  nazionali degli ordini professionali 
 
  1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 
  2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini  e  dei  collegi
professionali, nazionali e territoriali, puo' avvenire, in tutto o in
parte, secondo modalita' telematiche, nel rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione al voto. 
  3. Il consiglio nazionale dell'ordine o  del  collegio  stabilisce,
con proprio regolamento da adottare, secondo le  norme  previste  dai
rispettivi ordinamenti, entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9
novembre 2020, le modalita' di espressione del voto a distanza  e  le
procedure di insediamento degli organi. 
  4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il  consiglio
nazionale  dell'ordine   o   del   collegio   dispone   con   proprio
provvedimento il differimento della data delle elezioni degli  organi
territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in
corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020,  per  un  periodo
non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 
  5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai  sensi
del presente articolo e in deroga ai termini di  cui  all'articolo  3
della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati
dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 254 del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  254.  (Misure  urgenti  in  tema  di  concorso
          notarile  ed  esame  di  abilitazione  all'esercizio  della
          professione forense). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Il presidente della  commissione  nominata  a  norma
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile  2006  n.
          166 per il concorso notarile e, su richiesta  motivata  dei
          presidenti delle sottocommissioni del  distretto  di  Corte
          d'appello, il presidente della commissione centrale di  cui
          all'articolo  22,  quinto  comma,  del  regio  decreto   27
          novembre  1933  n.  1578  per   l'esame   di   abilitazione
          all'esercizio  della  professione   di   avvocato   possono
          autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui  al
          comma 1, lo svolgimento con modalita'  di  collegamento  da
          remoto ai sensi dell'articolo  247,  comma  3,  secondo  le
          disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza,
          presso la sede della prova di esame, del  presidente  della
          commissione  notarile  o  di  altro  componente  da  questi
          delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame
          di abilitazione alla professione di avvocato,  nonche'  del
          segretario della seduta e del candidato da  esaminare,  nel
          rispetto    delle    prescrizioni    sanitarie     relative
          all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  a  tutela  della
          salute  dei  candidati,  dei  commissari  e  del  personale
          amministrativo. I  presidenti  delle  sottocommissioni  per
          l'esame  di  abilitazione  alla  professione  di   avvocato
          procedono allo svolgimento delle prove  in  conformita'  ai
          criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla  Commissione
          centrale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          16 maggio 1994,  n.  293,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  15  luglio  1994,  n.  444  (Disciplina  della
          proroga degli organi amministrativi): 
                «Art. 3. (Proroga degli organi - Regime degli  atti).
          - 1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine
          di cui all'articolo  2  sono  prorogati  per  non  piu'  di
          quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
          del termine medesimo. 
              2. Nel  periodo  in  cui  sono  prorogati,  gli  organi
          scaduti  possono  adottare  esclusivamente  gli   atti   di
          ordinaria  amministrazione,  nonche'  gli  atti  urgenti  e
          indifferibili  con  indicazione  specifica  dei  motivi  di
          urgenza e indifferibilita'. 
              3. Gli atti non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel
          comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».