Art. 31 quater 
 
Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle  elezioni  suppletive
  per la Camera dei deputati e per il  Senato  della  Repubblica  per
  l'anno 2020 
 
  1.  In  considerazione  della  grave  recrudescenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19  e  al  fine  di  contenere  il  carattere
particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a  quanto  previsto
dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni  suppletive  per  i
seggi della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica
dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il  31
marzo 2021. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa  si  provvede  con  le
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  marzo   1957,   n.   361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          l'elezione della Camera dei deputati): 
                «Art. 86. (Opzione o sorteggio nel  caso  in  cui  un
          deputato venga eletto in  piu'  circoscrizioni).  -  1.  Il
          seggio che  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche
          sopravvenuta, in un collegio plurinominale  e'  attribuito,
          nell'ambito  del  medesimo   collegio   plurinominale,   al
          candidato  primo  dei  non  eletti,  secondo  l'ordine   di
          presentazione. 
              2. Nel caso in cui una  lista  abbia  gia'  esaurito  i
          propri  candidati  si  procede  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5. 
              3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
          in  un  collegio  uninominale  si   procede   ad   elezioni
          suppletive. 
              3-bis. 
              4. Alle elezioni suppletive si  procede  ai  sensi  dei
          commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo  unico  delle
          leggi  recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato   della
          Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
          n. 533 in quanto applicabili.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  21-ter
          del decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.  533  (Testo
          unico delle leggi recanti norme per l'elezione  del  Senato
          della Repubblica): 
                «Art. 21-ter. - 1. - 2. Omissis. 
              3. Le elezioni suppletive sono  indette  entro  novanta
          giorni dalla data della  vacanza  dichiarata  dalla  Giunta
          delle elezioni. 
              Omissis.».