Art. 31 quater Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020 1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021. 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati): «Art. 86. (Opzione o sorteggio nel caso in cui un deputato venga eletto in piu' circoscrizioni). - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione. 2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5. 3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive. 3-bis. 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 in quanto applicabili.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica): «Art. 21-ter. - 1. - 2. Omissis. 3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni. Omissis.».