Art. 31 sexies 
 
                   Rinvio del federalismo fiscale 
 
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2021», ovunque ricorre,  e'
sostituita dalla seguente: «2023»; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 2, le parole: «Per gli anni  dal  2011  al  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni  dal  2011  al  2022»  e  le
parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
«A decorrere dall'anno 2023»; 
  2) al comma  3,  le  parole:  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»; 
  c) all'articolo 7: 
  1) al comma  1,  le  parole:  «A  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023»; 
  2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»; 
  d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola:  «2021»  e'  sostituita
dalla seguente: «2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  4,  7  e  15,
          commi 1 e 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68
          (Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    2.    (Rideterminazione     dell'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
          a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2023,  con
          riferimento all'anno di imposta  precedente,  l'addizionale
          regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF) e' rideterminata con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  da
          adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del  decreto
          di cui all'articolo  7,  comma  2,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-Regioni",  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al
          gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  ai
          trasferimenti statali soppressi ai sensi  dell'articolo  7.
          All'aliquota   cosi'   rideterminata   si   aggiungono   le
          percentuali indicate  nell'articolo  6,  comma  1.  Con  il
          decreto di cui al  presente  comma  sono  ridotte,  per  le
          regioni a statuto ordinario  e  a  decorrere  dall'anno  di
          imposta 2023, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
          mantenendo inalterato il  prelievo  fiscale  complessivo  a
          carico del contribuente. 
              2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  1,  continua  ad
          applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF,  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.» 
                «Art. 4. (Compartecipazione regionale all'imposta sul
          valore  aggiunto).  -  1.  A  ciascuna  regione  a  statuto
          ordinario   spetta   una   compartecipazione   al   gettito
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
              2.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2022  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2023 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
          previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
          di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e  delle
          risorse UE. 
              3.  A  decorrere  dall'anno  2023   le   modalita'   di
          attribuzione del  gettito  della  compartecipazione  I.V.A.
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono   stabilite   in
          conformita'  con  il  principio  di   territorialita'.   Il
          principio di  territorialita'  tiene  conto  del  luogo  di
          consumo, identificando il luogo di consumo  con  quello  in
          cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
          luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
          del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione
          di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          oppure,  ove  effettivamente  costituita,   la   Conferenza
          permanente per il coordinamento della  finanza  pubblica  e
          previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
          del Senato della Repubblica competenti  per  i  profili  di
          carattere  finanziario.  Allo   schema   di   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una
          relazione tecnica concernente le conseguenze  di  carattere
          finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
          territorialita'.» 
                «Art. 7. (Soppressione dei trasferimenti dallo  Stato
          alle  regioni  a  statuto  ordinario).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2023 sono soppressi tutti i trasferimenti statali
          di parte corrente e, ove non finanziati tramite il  ricorso
          all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a
          statuto  ordinario  aventi  carattere  di   generalita'   e
          permanenza  e  destinati  all'esercizio  delle   competenze
          regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
          funzioni da parte  di  province  e  comuni.  Le  regioni  a
          statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia   tributaria
          prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in  modo  da
          assicurare il rispetto dei  termini  fissati  dal  presente
          Capo.  Sono  esclusi  dalla  soppressione  i  trasferimenti
          relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3,  commi
          2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 luglio 2022, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, sentita  la  Conferenza  unificata  e  previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  Deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  sono  individuati  i  trasferimenti
          statali di cui al comma 1. Con ulteriore  decreto  adottato
          con le modalita' previste dal primo periodo possono  essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
              3. In caso di trasferimento di funzioni  amministrative
          dallo Stato alle regioni, in attuazione  dell'articolo  118
          della  Costituzione,  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite  le  modalita'
          che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria,  in
          conformita' a quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
          lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.» 
                «Art. 15. (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. A
          decorrere dal 2023, in conseguenza dell'avvio del  percorso
          di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
          finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
          14, comma 1, sono le seguenti: 
                  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
          4; 
                  b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  c) l'IRAP, fino alla data  della  sua  sostituzione
          con altri tributi; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
                  e)    le    entrate    proprie,    nella     misura
          convenzionalmente    stabilita    nel     riparto     delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   servizio   sanitario
          nazionale per l'anno 2010. 
              2. - 4. Omissis. 
              5. E' istituito, dall'anno 2023, un  fondo  perequativo
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA determinata in modo tale da  garantire  in
          ogni regione il finanziamento integrale delle spese di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Ai
          fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
          coincide  con  il  fabbisogno  sanitario   standard,   come
          definito ai sensi dell'articolo 26. 
              Omissis.».