Art. 31 septies 
 
Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale
  del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa 
 
  1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole da: «che,  sulla  base»  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite dalle seguenti: «e sono svolte sulla base delle  strategie
di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti.  Ciascun
Dipartimento del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  fatta
eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al  Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,  stipula  un
apposito accordo con la Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   per   la
progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture,  dei
sistemi e delle soluzioni informatiche,  della  connettivita'  e  per
l'erogazione dei connessi servizi,  secondo  il  modello  relazionale
definito  dal  Dipartimento.  Analoga  facolta'  e'  riconosciuta  al
Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto  concerne  i
sistemi informativi attinenti  al  sistema  di  finanza  pubblica.  A
partire dal 1° gennaio 2021 con uno o piu' provvedimenti del Capo del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale  del  personale  e   dei
servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti
dalla convenzione per la realizzazione  e  gestione  delle  attivita'
informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza
della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari  stipulati  dai
singoli Dipartimenti, secondo criteri  di  ripartizione  definiti  ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati
nell'ambito delle attivita' di customer satisfaction,  approvati  dal
Comitato  di  governo  della   convenzione   relativamente   all'anno
precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo  e
degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano
a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al  secondo  e
al  terzo  periodo.  Il  Dipartimento   delle   finanze,   ai   sensi
dall'articolo 56, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie  fiscali  e  gli
altri enti della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema  informativo  della
fiscalita'. Fino alla stipula del nuovo atto  regolativo,  continuano
ad  avere  vigore  gli  istituti  contrattuali  che  disciplinano  il
rapporto di servizio tra l'Amministrazione  finanziaria  e  la  SOGEI
Spa». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis  dell'articolo  4
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4. (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
          privatizzazione di societa' pubbliche). - 1. - 3. Omissis. 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A.,  e  sono  svolte  sulla  base  delle  strategie  di
          sviluppo  per   l'informatica,   definite   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i  capi
          dei  Dipartimenti.  Ciascun  Dipartimento   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  fatta  eccezione  per  il
          Dipartimento  delle  finanze   relativamente   al   Sistema
          informativo della fiscalita', entro il  31  dicembre  2021,
          stipula  un  apposito  accordo  con  la  Societa'  di   cui
          all'articolo 83, comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la
          conduzione  delle  infrastrutture,  dei  sistemi  e   delle
          soluzioni informatiche, della connettivita' e  l'erogazione
          dei  connessi  servizi,  secondo  il  modello   relazionale
          definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e' riconosciuta
          al Segretariato generale della Corte dei conti  per  quanto
          concerne i sistemi  informativi  attinenti  il  sistema  di
          finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con  uno  o
          piu'    provvedimenti    del    Capo    del    Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          sentita  la  SOGEI  Spa,  gli  importi  dei   corrispettivi
          previsti dalla convenzione per la realizzazione e  gestione
          delle attivita' informatiche dello Stato 2013 -  2016  sono
          rideterminati, in conseguenza  della  sottoscrizione  degli
          accordi  e   dei   disciplinari   stipulati   dai   singoli
          Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione  definiti  ed
          applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli
          applicati   nell'ambito   delle   attivita'   di   customer
          satisfaction,  approvati  dal  Comitato  di  governo  della
          convenzione relativamente all'anno precedente. Gli  effetti
          della convenzione di cui al quarto periodo  e  degli  altri
          accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a
          seguito dell'efficacia di tutti  gli  accordi  previsti  al
          secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle  finanze,
          ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e  dell'articolo  5,
          comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  26  aprile  2012,  n.  44,
          stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli  altri  enti
          della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo  atto
          regolativo con la Societa' di cui  all'articolo  83,  comma
          15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  per
          il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla  stipula
          del nuovo atto regolativo, continuano ad avere  vigore  gli
          istituti  contrattuali  che  disciplinano  il  rapporto  di
          servizio  tra  l'Amministrazione  finanziaria  e  la  SOGEI
          S.p.A. 
              Omissis.».