Art. 31 octies 
 
Responsabilita'   per   l'inadempimento   degli   obblighi   previsti
  dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e
  risoluzione delle controversie internazionali 
 
  1.  In  considerazione  dell'incremento   del   numero   di   aiuti
individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli  aiuti,  anche
per  effetto  delle  misure  eccezionali  e  transitorie   attivabili
nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a  sostegno
dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e  tenuto
conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse
pubbliche per contrastare e mitigare  gli  effetti  della  crisi,  in
deroga all'articolo 52,  comma  7,  terzo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio  2017,
n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31  dicembre
2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti  di
Stato di cui al citato articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo  periodo,
non comporta  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
  2. Al fine di definire  modalita'  semplificate  per  l'inserimento
degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva  e  assicurativa
nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e  di  razionalizzare  il
relativo regime di  responsabilita',  sono  apportate  le  necessarie
modifiche  al  regolamento  di  cui  all'articolo  52,  comma  6,   e
all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro
il 31 dicembre 2022. 
  3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui
redditi e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «vigenti  convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi,»; 
  b) dopo le parole: «legge 22 marzo 1993, n. 99,» sono  inserite  le
seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2017/1852  del  Consiglio,  del  10
ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.  49,
e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di  carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle  entrate
adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,». 
  4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono
dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli
interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro
le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo
precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 52. (Registro nazionale degli aiuti di  Stato).
          - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo
          e degli obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato». 
              2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                a) gli aiuti di Stato di  cui  all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione
          europea che saranno successivamente adottate nella medesima
          materia; 
                c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
              3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
              4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma
          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili
          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del
          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di
          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi
          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra
          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza
          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione
          dell'aiuto. 
              5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
              6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 31 maggio  2017,  n.  115
          (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
          Registro  nazionale  degli  aiuti  di   Stato,   ai   sensi
          dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 e successive modifiche e integrazioni): 
                «Art.  17.  (Conseguenze   dell'inadempimento   degli
          obblighi di utilizzo del Registro nazionale  aiuti).  -  1.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma   2,   ai   sensi
          dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n.
          234, a decorrere dal 1°  luglio  2017  l'adempimento  degli
          obblighi di registrazione di  cui  agli  articoli  8  e  9,
          l'indicazione  nei  provvedimenti  di  concessione   e   di
          erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi
          di cui ai predetti  articoli  nonche'  l'adempimento  degli
          obblighi di  verifica  relativi  agli  aiuti  di  cui  agli
          articoli 13  e  14  e  relativi  ai  soggetti  tenuti  alla
          restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15  e
          l'indicazione,    nei    provvedimenti    di    erogazione,
          dell'avvenuta   acquisizione   della   Visura    Deggendorf
          costituiscono   condizione   legale   di   efficacia    dei
          provvedimenti di concessione e di  erogazione  degli  aiuti
          individuali. 
              2. Con riferimento agli aiuti di cui  all'articolo  10,
          l'inadempimento degli obblighi  di  registrazione  previsti
          dal  presente  regolamento  entro  l'esercizio  finanziario
          successivo a quello della fruizione da parte  del  soggetto
          beneficiario  ovvero,  per   gli   aiuti   fiscali,   entro
          l'esercizio   finanziario   successivo    a    quello    di
          presentazione della dichiarazione fiscale nella  quale  gli
          aiuti    individuali     sono     dichiarati,     determina
          l'illegittimita' della fruizione dell'aiuto individuale. 
              3.   Restano   ferme   le   responsabilita'    previste
          dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n.
          234, per il caso di inadempimento degli  obblighi  previsti
          dal presente regolamento.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 29  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   29.   (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento). - 1. - 6. Omissis. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole "alla quale il pubblico ufficiale  appartiene"  sono
          aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
          esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
          (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017,  attuata
          con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,  e  al  fine
          della definizione delle procedure amichevoli interpretative
          di carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle
          entrate  adottati   in   attuazione   di   tali   procedure
          amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
          1, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  20.  (Interessi  per  ritardata  iscrizione  a
          ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in
          base  alla  liquidazione  ed  al  controllo  formale  della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo. Nel caso in
          cui le  imposte  o  le  maggiori  imposte  sono  dovute  in
          esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti
          degli Stati esteri a  seguito  delle  procedure  amichevoli
          interpretative  a   carattere   generale   previste   dalle
          Convenzioni contro le doppie imposizioni sui  redditi,  gli
          interessi di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  a
          decorrere dalla data dei predetti accordi.».