Art. 31 novies 
 
Facolta' di estensione del termine di durata  dei  fondi  immobiliari
                               quotati 
 
  1. I gestori di fondi di investimento  alternativi  che,  ai  sensi
delle previsioni di legge e del  regolamento  del  fondo,  gestiscono
fondi immobiliari italiani i cui  certificati  rappresentativi  delle
quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro  il  31
dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti,  modificare
il regolamento del fondo secondo le  procedure  di  cui  al  presente
articolo,  per  stabilire  la  possibilita'  di  prorogare   in   via
straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre
2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti  (la
"Proroga Straordinaria"). Tale modifica del regolamento e'  possibile
per i  fondi  immobiliari  anzidetti,  esistenti  alla  data  del  30
novembre 2020, anche nel caso in cui: 1) il relativo  regolamento  di
gestione gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per  un
massimo di  tre  anni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015,  n.  30  (il  "Periodo  di  Grazia"),  ma  tale
facolta' non sia stata ancora esercitata alla data  del  30  novembre
2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente
avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della
proroga di cui al Periodo di Grazia; 2) sia gia' stata deliberata  la
proroga  della  durata  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 marzo 2015, n. 30 ("Periodo di  Grazia"),  ovvero  i  fondi
immobiliari anzidetti  si  trovino  nel  Periodo  di  Grazia;  3)  il
relativo regolamento di gestione  gia'  preveda  la  possibilita'  di
avvalersi della proroga straordinaria di cui all'articolo  22,  comma
5-bis, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  116;  4)  la  loro
scadenza ricorra entro il  31  dicembre  2020.  L'eventuale  adozione
della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a
partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria,
fermo restando  che  una  volta  scaduto  il  termine  della  Proroga
Straordinaria i gestori possono  eventualmente  avvalersi  nuovamente
del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla
durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva  adozione
della Proroga Straordinaria. 
  2. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria
di  cui  al  comma  1,   previa   approvazione   dell'assemblea   dei
partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione ed il
voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto
dei termini e delle condizioni, quanto alle modalita' di svolgimento,
di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
L'avviso di  convocazione  dell'assemblea  e'  pubblicato,  anche  in
deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di  gestione,
con un preavviso minimo di sette giorni  di  calendario.  Durante  il
periodo di Proroga Straordinaria e, nel caso in  cui  il  gestore  vi
faccia ricorso, nel successivo Periodo di  Grazia,  la  misura  della
commissione di gestione su base  annuale  e'  ridotta  di  due  terzi
rispetto alla commissione di gestione  originariamente  indicata  nel
relativo regolamento al momento dell'istituzione del fondo gestito ed
e' fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. 
  3. In quanto  compatibili  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, commi da 5-quater a 5-novies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  4. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi  apportate  in
conformita' al  presente  articolo  si  intendono  approvate  in  via
generale ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  19
gennaio 2015, sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  19  marzo
2015. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11  del
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5  marzo
          2015, n. 30 (Regolamento  attuativo  dell'articolo  39  del
          Decreto  Legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58   (TUF)
          concernente la  determinazione  dei  criteri  generali  cui
          devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo
          del risparmio (OICR) italiani): 
                «Art. 11. (Modalita' di  rimborso  dei  FIA  italiani
          chiusi). - 1. Omissis. 
              2. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i
          casi in cui e' possibile una proroga del termine di  durata
          del FIA non superiore a tre anni per il completamento della
          liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore
          si avvale di tale proroga, ne da' tempestiva  comunicazione
          alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob,   specificando   le
          motivazioni poste a supporto della relativa decisione. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi  da  5-bis  a  5-novies
          dell'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 116 (Disposizioni urgenti per il  settore  agricolo,  la
          tutela   ambientale    e    l'efficientamento    energetico
          dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo
          sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi  gravanti
          sulle  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione
          immediata  di   adempimenti   derivanti   dalla   normativa
          europea): 
                «Art. 22. - 1. - 5. Omissis. 
              5-bis. Le societa' di gestione  del  risparmio  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   o),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi
          immobiliari  previsti  dagli  articoli  12-bis  e  13   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica 24  maggio  1999,
          n. 228,  i  cui  certificati  rappresentativi  delle  quote
          risultino ammessi,  ovvero  siano  oggetto  di  istanza  di
          ammissione, alle negoziazioni in un mercato  regolamentato,
          possono,  entro  il  31   dicembre   2014,   nell'esclusivo
          interesse dei partecipanti, modificare il  regolamento  del
          fondo, secondo le procedure di cui  alle  disposizioni  dei
          commi da 5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'
          di prorogare in via straordinaria il termine di durata  del
          fondo medesimo per un periodo massimo non superiore  a  due
          anni  al  solo  fine  di  completare  lo  smobilizzo  degli
          investimenti. Tale modifica del  regolamento  e'  possibile
          per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, anche nel caso in cui  il  regolamento  del  fondo
          gia' preveda la possibilita' di prorogarne la durata per un
          massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,
          del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999. 
              5-ter. Per  i  fondi  immobiliari  il  cui  termine  di
          attivita', anche per effetto dell'eventuale esercizio della
          proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma
          6, del citato decreto ministeriale n. 228 del  1999,  scade
          entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo puo'  essere
          prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di  due
          anni stabilito al comma 5-bis, fino al  31  dicembre  2017,
          ferme restando le altre disposizioni dei commi da  5-quater
          a 5-novies. 
              5-quater.  Le  societa'  di  gestione   del   risparmio
          esercitano il potere di cui ai commi 5-bis e  5-ter  previa
          approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi
          in cui i regolamenti di gestione dei  fondi  non  prevedono
          l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le societa'  di
          gestione  del  risparmio  sottopongono  la   modifica   del
          regolamento del  fondo  all'approvazione  dei  partecipanti
          riuniti  in  un'assemblea  speciale   all'uopo   convocata.
          L'assemblea  delibera  con   il   voto   favorevole   della
          maggioranza assoluta delle quote dei votanti. 
              5-quinquies.  Al  fine   di   favorire   una   maggiore
          partecipazione assembleare  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio: 
                a)  possono  chiedere  agli   intermediari   di   cui
          all'articolo 1 del regolamento recante  la  disciplina  dei
          servizi  di  gestione  accentrata,  di  liquidazione,   dei
          sistemi di garanzia e delle relative societa' di  gestione,
          adottato  dalla  Banca  d'Italia   e   dalla   Consob   con
          provvedimento  del  22  febbraio  2008,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come  sostituito
          dal provvedimento della Banca d'Italia e della  Consob  del
          22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
          del 5  novembre  2013,  tramite  la  societa'  di  gestione
          accentrata, la comunicazione dei  dati  identificativi  dei
          titolari  delle  quote   del   fondo,   che   non   abbiano
          espressamente   vietato   la   diffusione   degli   stessi,
          sopportandone i relativi oneri; 
                b) consentono ai partecipanti l'espressione del  voto
          per corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma  2,
          del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999; 
                c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto
          di intervento e di voto a mezzo  di  delega  conferita  per
          iscritto  e  revocabile  con  dichiarazione  pervenuta   al
          rappresentante entro il giorno precedente  l'assemblea.  La
          delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui
          al comma 5-sexies, lettera a), e non puo' essere rilasciata
          con il nome del rappresentante in  bianco.  La  delega  non
          puo' in ogni caso essere conferita a soggetti in  conflitto
          di interessi con il  rappresentato  ne'  alla  societa'  di
          gestione  del  risparmio,  ai  suoi  soci,   dipendenti   e
          componenti degli organi di amministrazione o di controllo; 
                d)    pubblicano     l'avviso     di     convocazione
          dell'assemblea, oltre che con le modalita'  scelte  per  la
          pubblicazione del valore della  quota,  anche  nel  proprio
          sito internet e  su  almeno  due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla  societa'
          di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. 
              Ai fini dell'accertamento del diritto dei  partecipanti
          all'intervento in assemblea e all'esercizio  del  voto  non
          sono opponibili alla  societa'  di  gestione  gli  atti  di
          trasferimento delle quote perfezionatisi oltre  il  termine
          del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
          prevista per l'assemblea. 
              5-sexies.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          applicabili   in   materia,   l'avviso   di    convocazione
          dell'assemblea contiene le seguenti informazioni: 
                a) la proposta di modificare il regolamento del fondo
          per consentire di prorogare, secondo  quanto  previsto  nei
          commi 5-bis e 5-ter, la scadenza del fondo; 
                b)  le  modalita'  di  esercizio  dei   diritti   dei
          partecipanti. 
              5-septies. Successivamente  all'approvazione  da  parte
          dell'assemblea,  le  societa'  di  gestione  del  risparmio
          deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione
          stabilendo: 
                a) la possibilita' di  prorogare  il  fondo,  secondo
          quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter ; 
                b) che l'attivita' di gestione durante il periodo  di
          proroga straordinaria previsto dai commi 5-bis e  5-ter  e'
          finalizzata al completamento dell'attivita'  di  smobilizzo
          degli investimenti. In tale attivita' sono ricompresi anche
          gli interventi di valorizzazione e  riqualificazione  degli
          attivi  patrimoniali,  ove  necessari  a  incrementarne  il
          presumibile valore di realizzo  e  a  condizione  che  tali
          interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore  al
          termine finale di durata del fondo, come prorogato; 
                c) che durante il periodo  di  proroga  straordinaria
          previsto  dai  commi  5-bis  e  5-ter,  la   misura   della
          provvigione di gestione su  base  annuale  sia  ridotta  di
          almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento
          di gestione;  e'  fatto  divieto  di  prelevare  dal  fondo
          provvigioni di incentivo; 
                d) l'obbligo  di  distribuire  ai  partecipanti,  con
          cadenza almeno semestrale, la totalita' dei proventi  netti
          realizzati, fermo restando il rispetto  delle  obbligazioni
          assunte dal fondo. 
              5-octies. Le modifiche ai regolamenti di  gestione  dei
          fondi apportate in conformita' alle disposizioni dei  commi
          da 5-bis a 5-septies si intendono approvate in via generale
          ai sensi del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  dell'8
          maggio  2012,  sulla  gestione  collettiva  del  risparmio,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012. 
              5-novies.  Le  societa'  di  gestione   del   risparmio
          comunicano  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  e  alla
          Consob   le   determinazioni   assunte   ai   sensi   delle
          disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-octies. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 106 del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 106. (Norme in  materia  di  svolgimento  delle
          assemblee di societa' ed enti). - 1. Omissis. 
              2.  Con  l'avviso  di  convocazione   delle   assemblee
          ordinarie  o  straordinarie  le  societa'  per  azioni,  le
          societa'  in  accomandita  per  azioni,   le   societa'   a
          responsabilita' limitata,  le  societa'  cooperative  e  le
          mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
          diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto  in
          via  elettronica  o  per  corrispondenza   e   l'intervento
          all'assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione;   le
          predette   societa'   possono   altresi'   prevedere    che
          l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
          di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
          partecipanti, la  loro  partecipazione  e  l'esercizio  del
          diritto di voto, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 2370, quarto  comma,  2479-bis,  quarto  comma,  e
          2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
          necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
          il presidente, il segretario o il notaio. 
              Omissis.».