Art. 32 bis 
 
Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del  Corpo  di
  polizia  penitenziaria,  nonche'   per   l'emersione   del   lavoro
  irregolare 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre  e  fino
al  31  dicembre  2020,  del  dispositivo   di   pubblica   sicurezza
preordinato  al  contenimento  della  diffusione  del   contagio   da
COVID-19, nonche' dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  comunque
connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'  autorizzata,  per
l'anno 2020, l'ulteriore  spesa  di  euro  62.296.824,  di  cui  euro
48.522.984 per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico  del
personale delle  Forze  di  polizia  e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
delle Forze di polizia. 
  2. Al fine di garantire la piena funzionalita' del  dispositivo  di
soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1°
novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attivita'  di
soccorso pubblico e di scorta tecnica in  caso  di  trasferimento  in
condizioni di biocontenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino  al
31 dicembre 2020, in  relazione  agli  accresciuti  impegni  connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro  5.325.302  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
  3. A decorrere dal 31 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio nazionale, e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro
6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020  ed  euro  2.169.162
per l'anno 2021. I  compensi  accessori  di  cui  al  presente  comma
possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti  individuali  di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e  a
quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  4. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 23, primo periodo, le parole: «24.615.384 euro  per  il
2020 e di 5.384.616 euro per il 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30.000.000 di euro per l'anno 2021»; 
  b) al comma 25, primo periodo,  le  parole:  «euro  24.615.384  per
l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per  l'anno  2021,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30.000.000 di euro per l'anno 2021». 
  5. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 3.636.500  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
16 ottobre al 31 dicembre 2020. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5  si  provvede,
per l'anno 2020,  quanto  a  euro  571.500,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  e,  quanto  a  euro  3.065.000,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  7. Agli oneri derivanti  dai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente
articolo, pari a 71,96 milioni di euro per  l'anno  2020  e  a  26,78
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  10
          della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in  materia
          di trattamento economico del personale militare): 
                «Art. 10. (Orario delle attivita' giornaliere). -  1.
          - 2. Omissis. 
              3. Per la  eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specificamente  delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione  per
          il personale non dirigente delle Forze armate  (Quadriennio
          normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007): 
                «Art.  9.  (Compenso  forfettario  di  impiego  e  di
          guardia). - 1. - 2. Omissis. 
              3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o   in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con  l'articolo  9  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
          attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella  2,
          da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 23 e  25  dell'articolo
          103  del  citato  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 103. (Emersione di rapporti di lavoro). - 1.  -
          22. Omissis. 
              23. Per consentire una piu'  rapida  definizione  delle
          procedure  di  cui  al  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
          non superiore a mesi sei, tramite una  o  piu'  agenzie  di
          somministrazione  di  lavoro,  prestazioni  di   lavoro   a
          contratto  a  termine,  nel  limite  massimo  di  spesa  di
          30.000.000 di euro per l'anno 2021,  da  ripartire  tra  le
          sedi   di   servizio   interessate   dalle   procedure   di
          regolarizzazione, in deroga ai limiti di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122.  A  tal  fine  il  Ministero   dell'interno   puo'
          utilizzare procedure negoziate senza  previa  pubblicazione
          di un bando di gara, ai sensi dell'articolo  63,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  e
          successive modificazioni. 
              24. Omissis. 
              25. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000,  per  l'anno
          2021,  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  il
          personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
          dell'interno;  di  euro  24.234.635  per  l'anno  2020  per
          prestazioni di lavoro straordinario eccedente  rispetto  al
          monte ore previsto per il personale della Polizia di  Stato
          e   dell'Amministrazione   civile   dell'interno   di   cui
          all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge
          1° aprile  1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio
          immigrazione delle questure e presso la Direzione  centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno; nel limite massimo  30.000.000  di  euro  per
          l'anno 2021 per  l'utilizzo  di  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
          euro 2.091.124 per l'anno 2021, per l'utilizzo  di  servizi
          di   mediazione   culturale,   anche   mediante    apposite
          convenzioni con organizzazioni  di  diritto  internazionale
          operanti in  ambito  migratorio;  di  euro  3.477.430,  per
          l'anno    2020,     per     l'acquisto     di     materiale
          igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e
          servizi di sanificazione ed euro 200.000 per  l'adeguamento
          della piattaforma informatica del Ministero dell'interno  -
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione.  Ai
          relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  457  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
                «Art. 1. - 1. - 456. Omissis. 
              457.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della  giustizia,  un  fondo  con  una  dotazione
          finanziaria e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno
          2020,  da  ripartire  con  decreto   del   Ministro   della
          giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti
          per assicurare la funzionalita' degli uffici  giudiziari  e
          degli istituti penitenziari,  con  particolare  riferimento
          alle aree colpite da  eventi  sismici,  al  sostegno  delle
          attivita'  amministrative  del  consiglio  direttivo  della
          Corte di cassazione  e  dei  consigli  giudiziari,  nonche'
          all'attribuzione di  sussidi  ai  sensi  dell'articolo  10,
          primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n.  195,
          erogabili anche a favore del personale amministrativo. 
              Omissis.».